Agevolazioni fiscali per pagamenti elettronici nel modello Redditi 2024
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Inizia il vero e proprio countdown per l’invio del modello Redditi 2024: la scadenza è fissata infatti per oggi, giovedì 31 ottobre 2024. Tra gli ultimi controlli da effettuare in vista della trasmissione telematica vale la pena soffermarci sulla corretta indicazione delle agevolazioni legate all’acquisto e utilizzo del POS.
Due, in particolare le agevolazioni previste dal legislatore per sgravare gli esercenti dagli oneri e dalle commissioni connesse alle modalità di pagamento elettronico:
Codice credito / agevolazione | Disciplina in sintesi | Riflessi sul dichiarativo |
H3 – Credito d’imposta commissioni POS | L’art. 22 del D.L. n. 124/2019 riconosce:
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Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU, compilando i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate nel 2023.
Il beneficio ha natura di aiuto di Stato, in regime de minimis e va indicato anche al rigo RS401 (codice “58”) |
N6 – Credito d’imposta acquisto POS | L’agevolazione prevista dall’art. 22-bis del D.L. n. 124/2019 spettava per il periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 in misura variabile dal 10 al 70% del costo di acquisto/noleggio o utilizzo del POS con massimo di 160 euro. | L’agevolazione andava indicata nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito (ad. esempio modello Redditi 2023 in caso di acquisto effettuato a gennaio 2022), mentre nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi (es. Modello Redditi 2024) occorre indicare “solo” il relativo utilizzo. |
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