Quadro ST 770-2024: verifica delle ritenute versate in ravvedimento operoso
Nel 770/2024, periodo d’imposta 2023, in scadenza il 31 ottobre, i sostituti d’imposta devono indicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Ai fini della compilazione del 770 e nello specifico del quadro ST rilevano anche le ritenute 2023 versate in ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Laddove il sostituto d’imposta decida di ravvedersi entro il 31 ottobre, la sanzione da versare è pari al 30% con chance di ravvedimento nei termini di cui alla lett. b) comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997.
La sanzione sarà ridotta al 3,75%.
Infatti opera la riduzione a 1/8 se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Nella compilazione della sezione Erario, si dovrà riportare il mese e l’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo.
Tale indicazione vale anche in caso di versamento con ravvedimento. Così ad esempio, nel caso di versamento a ottobre delle ritenute effettuate nel mese di giugno, nel punto 1 della sezione erario del quadro ST occorre riportate “06/2023” e non “10/2023”.
Compilazione quadro ST 770, sez. Erario – ravvedimento operoso | |
Punto 1 quadro ST | Deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso |
Punto 2 | Importo delle ritenute operate |
Punto 6 | Eventuali crediti d’imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna “Ritenute” del quadro RU dei modelli REDDITI. Non devono essere indicati in questo punto i crediti d’imposta utilizzati in F24. |
Punto 7 | Importo risultante dalla colonna “Importi a debito versati” del modello F24, indipendentemente dall’effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8. |
Punto 8 | Importo degli interessi pagati per il ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. |
Punto 9 | Casella da barrare nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, sia stato oggetto di ravvedimento operoso. |
Punto 11 | Codice tributo |
Punto 14 | Data di versamento |
Non deve essere compilato alcun rigo in riferimento alla sanzione versata in ravvedimento operoso.