Imprese, rateizzazione ridotta
Meno variazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi per il 2024. Saranno eliminati alcuni disallineamenti tra le regole valutative imposte dal fisco e quelle richieste in sede di redazione del bilancio.
Queste alcune delle novità che saranno introdotte dal decreto legislativo Ires/Irpef il cui testo, approvato dal consiglio dei ministri il 30 aprile, entrerà presto in vigore, dopo un presumibile rapido passaggio nelle competenti commissioni parlamentari. Contributi in conto capitale. Per questi contributi (sopravvenienza) la norma attuale prevede una tassazione secondo il principio di cassa, anziché di competenza (come invece accade per i contributi in conto impianti e in conto esercizio).
Tassazione, peraltro, che può avvenire in un quinquennio, a partire dal periodo d’imposta dell’incasso. La novità non è rappresentata dal passaggio al principio di competenza. Resta infatti confermata la tassazione per cassa perché, come si legge nella relazione illustrativa, detto criterio resta l’unico in grado di non penalizzare i contribuenti nel momento in cui, come spesso accade, intercorra del tempo dal momento di concessione del contributo a quello di effettiva erogazione.
La novità è che però le imprese perdono la possibilità di rateizzare la tassazione in cinque anni. Alla semplificazione voluta dalla norma, quindi, consegue un indubbio effetto negativo per le imprese che dovranno versare tutte le imposte in un’unica soluzione nel periodo dell’incasso.
Differenze cambio. La novità consiste nell’abrogazione del comma 3 dell’art. 110 che, oggi, sancisce, l’irrilevanza fiscale delle differenze cambio, positive e negative, derivanti dalle valutazioni dei crediti e debiti in valuta alla fine dell’esercizio. Si tratta di un’importante (e netta) semplificazione rispetto ad una regola che è sempre risultata più complessa di quanto si possa immaginare. A partire dal periodo d’imposta 2024 non sarà più necessario gestire un doppio binario, dato che gli utili e le perdite sui cambi di natura valutativa assumeranno rilevanza anche fiscale. Commesse infrannuali e ultrannuali.
La valutazione fiscale delle cd. opere pluriennali nell’attuale normativa vive di regole proprie, sganciate dalle regole di bilancio. Nel senso che alle ampie facoltà (ovviamente ragionate) concesse dagli Oic si sono sempre contrapposte delle regole fiscali molto rigide. Per le commesse infrannuali (cioè quelle di durata inferiore ai 12 mesi), l’art. 92 del tuir impone la valutazione delle rimanenze di fine esercizio con il criterio del costo (commessa completata) che porta a posticipare, fiscalmente, la tassazione del margine della commessa al momento di completamento della stessa.
Per le commesse infrannuali (cioè quelle di durata superiore ai 12 mesi), l’art. 93 del tuir impone, sempre nella valutazione delle rimanenze di fine esercizio, l’adozione del criterio della percentuale di completamento, così da far rilevare, fiscalmente, una quota parte del margine della commessa già nell’esercizio di valutazione (in proporzione ai costi fino a quel momento sostenuti).
Oggi, se in bilancio si adotta un diverso criterio di valutazione (tra quelli ammessi dall’Oic 23), in sede di dichiarazione dei redditi si devono operare le variazioni fiscali atte a adeguare il valore di bilancio a quello fiscale. La novità del decreto è quella di semplificare, eliminando (in parte) queste rigidità, consentendo alle regole di bilancio di guidare anche quelle fiscali.
Per le commesse infrannuali, sarà possibile adottare il criterio della percentuale di completamento mentre per le commesse ultrannuali sarà possibile adottare il criterio della commessa completata. Tale alternativa, fermo restando le vecchie regole che restano comunque in vigore, opererà solo se i citati criteri sono adottati già in bilancio in conformità ai corretti principi contabili (Oic 23).
Va precisato che, stando al dato letterale delle nuove norme, l’adozione in bilanci dei suddetti criteri impone l’obbligo (e non la facoltà) di darne anche riconoscimento fiscale.