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Non imponibilità IVA delle opere di manutenzione non sempre applicabile

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Le prestazioni quali progettazione ed altre indagini preliminari, direzione lavori, coordinamento sicurezza, ecc., svolte nell’ambito di una grossa operazione di manutenzione portuale non godono di alcuna non imponibilità ai fini IVA se svolte da soggetti diversi da quelli che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale.

Questa l’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 205/2024 in merito all’applicabilità dell’ipotesi di non imponibilità ai fini IVA prevista dall’art. 9, comma 1, n. 6, del D.P.R. n. 633/1972 per i “i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.

Disposizione rispetto alla quale si sono succedete due norme di interpretazione autentica: art. 3, comma 13, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90; art. 1, comma 992, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

Ai fini della non imponibilità IVA si richiede che:

  • le prestazioni siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto, ecc.) e
  • che le stesse prestazioni rientrino tra quelle svolte ordinariamente nel predetto luogo, e nello specifico che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone nonché di assistenza ai mezzi di trasporto che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso (cfr. risoluzione 23 novembre 2000, n. 176, e risoluzione 14 settembre 2007, n. 253/E).

Come chiarito anche nella risoluzione n. 118/E del 31 marzo 2008, dalla norma si evince che i servizi in esame devono presentarsi come complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti, aventi come fine immediato il loro funzionamento e la loro manutenzione ovvero il loro ammodernamento, ampliamento, ecc.

Sono escluse dall’ambito applicativo del menzionato art. 9, n. 6 le mere forniture di beni e servizi (cfr. risoluzione 23 luglio 2002, n. 247), le quali non danno luogo agli interventi di carattere strutturale cui fa riferimento la norma fiscale in esame.

Con la citata risoluzione n. 118/E del 2008 è stato evidenziato che il trattamento di non imponibilità in questione può essere applicato solo alle prestazioni rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale e che dette prestazioni devono essere immediatamente riferibili alla manutenzione portuale.

Nel complesso, le suddette prestazioni possono essere svolte:

  • dall’appaltatore principale a favore del committente di tali opere;
  • dal subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
  • per analogia con i casi precedenti, da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto.

Rientrano in tale ambito anche le prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto.

Tuttavia, come nel caso di specie però, le prestazioni quali progettazione ed altre indagini preliminari, direzione lavori, coordinamento sicurezza, ecc., svolte nell’ambito di una grossa operazione di manutenzione portuale non godono di alcuna non imponibilità ai fini IVA se svolte da soggetti diversi da quelli che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale.

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