Skip to main content

Imposta di successione con autoliquidazione dal 2025

|

In data 3 ottobre è entrato in vigore il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Di particolare rilievo sono le novità introdotte in materia di procedimento di liquidazione dell’imposta sulle successioni con effetti sulle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025. Il Decreto interviene sull’art. 27 del TUS (D.Lgs. n. 346/1990).

Con una specifica modifica all’art. 27 citato viene introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta.

Infatti, l’imposta non sarà più autoliquidata dall’ufficio, bensì dai soggetti obbligati al pagamento (autoliquidazione). Il nuovo comma 2-bis affida agli uffici il controllo dell’autoliquidazione (ai sensi del successivo art. 33 del TUS).

Il versamento dell’imposta di successione (risultante dalla dichiarazione) dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Il contribuente, può comunque eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, entro il medesimo termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali (qualora si tratti di importi superiori a 20 mila euro). Non è consentito, tuttavia, rateizzare importi inferiori a 1.000 euro.

Resta fermo il termine di liquidazione e versamento delle imposte ipotecaria e catastale, che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.

Sono ridefiniti i concetti di imposta principale e complementare ed è abolita la nozione di imposta suppletiva.

Con le modifiche al comma 7 dell’art. 27, che viene integralmente sostituito, viene definita imposta principale quella autoliquidata dal soggetto obbligato al pagamento, nonché quella liquidata dall’ufficio a seguito dei controlli sulla regolarità dell’autoliquidazione.

Resta ferma la natura complementare dell’imposta o della maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d’ufficio o di rettifica. Si veda il dossier ufficiale sulle novità normativa in parola.

Sono confermati i termini di presentazione della dichiarazione di successione ossia entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. Tale termine decorre anche per i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina, analogamente a quanto previsto per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari.

Per quanto riguarda i controlli sulle dichiarazioni sono apportate modifiche agli artt. 32 (irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione) e 33 (liquidazione dell’imposta) del TUS, in linea con le novità apportate in materia di autoliquidazione.

A tal proposito, gli uffici sono tenuti a controllare la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse, anche avvalendosi di procedure automatizzate, effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell’imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate.

In ragione dell’autoliquidazione è altresì novellato il comma 3 dell’art. 33, che – in luogo di disciplinare il contenuto dell’avviso di liquidazione dell’imposta – reca gli adempimenti in carico all’Amministrazione finanziaria ove risulti dovuta una maggiore imposta.

In tal caso, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata, nonché della sanzione amministrativa pari al 25% per cento dell’importo non versato (di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997), e degli interessi decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta