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Patent box: l’eccedenza di credito spetta all’incorporante

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La società riconosciuta quale successore universale a seguito dell’operazione di fusione, subentra di diritto nella disponibilità dell’eventuale eccedenza di credito maturata in vigenza del consolidato e residuata in capo alla consolidante venuto meno il consolidato stesso. Questo perché l’operazione di fusione, integra sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 204/2024.

Nel caso di specie si trattava di un credito IRES maturato per eccedenza di versamento a saldo derivante dall’applicazione dell’agevolazione patent box come da dichiarazione integrativa ultrannuale, ex art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998.

L’art. 4, comma 4, del Decreto interministeriale del 30 luglio 2015, come sostituito dal Decreto Mi.SE del 28 novembre 2017 disciplina gli effetti della sottoscrizione dell’accordo di ruling, prevedendo che “Nelle more della stipula dell’accordo di cui all’art. 8, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling di cui al comma 3, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling”.

La relazione illustrativa chiarisce che resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa “a favore” di cui all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, se ne ricorrono i termini di legge.

Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito proprio quali siano i corretti adempimenti fiscali da seguire per legittimare l’utilizzo dell’eccedenza di credito in compensazione come da dichiarazione integrativa ultrannuale.

In particolare, l’istante potrà, quindi, procedere alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi (modello SC 2024), compilando il relativo quadro DI.

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato infatti il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa ultrannuale.

A tal fine, va indicato: in colonna 1, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante); (…) in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.

Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

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