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Le attività estere bloccano il 730

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Il quadro W blocca il modello 730 integrativo.

Niente possibilità di inviare un modello 730 integrativo se in quello originario è presente il nuovo quadro W per il monitoraggio e la liquidazione delle imposte dovute sulle attività detenute all’estero.

Tramite integrativo non vi è neanche la possibilità di sanare l’eventuale omissione dei dati nel medesimo quadro W qualora non siano presenti nel modello originario.

Il medesimo blocco è previsto anche qualora nel modello originario, o in quello integrativo, siano presenti le “mance” concesse per il settore turistico-alberghiero o redditi di capitale soggetti da assoggettare ad imposta sostitutiva.

L’unica via per effettuare correzioni “a favore” resta quella di presentare un modello redditi 2024 rettificativo entro il 31 ottobre o uno integrativo successivamente a tale data per rilevare l’eventuale maggior credito spettante.

Questo è quanto evidenziato nella istruzioni del modello 730/2024 che per la prima volta accoglie una serie di nuovi quadri tra i quali anche il citato “W”, la cui compilazione inibisce ogni possibilità di rettifica a favore del 730 tramite invio del medesimo modello integrativo entro il 25 ottobre.

Unica modifica concessa in presenza del quadro W è quella per la variazione del sostituto d’imposta effettuabile sempre entro il prossimo 25 ottobre con 730 integrativo di “tipo 2” (evidenziando tale codice nel frontespizio).

Le modifiche solo tramite modello redditi.

Nelle istruzioni del modello 730/2024, all’interno della sezione “rettifica del modello 730” viene messo in evidenza che “in presenza del quadro W o dei righi C16 del quadro C o L8 del quadro L (siano essi presenti nel 730 originario ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo) l’integrazione del modello già presentato va effettuata esclusivamente utilizzando il modello redditi persone fisiche 2024 anche se la modifica riguarda dati contenuti in altri quadri del modello 730”.

Tale indicazione dell’agenzia delle entrate, non presente in alcuna specifica normativa, di fatto inibisce ogni possibilità di utilizzo del 730 integrativo alla sola presenza (sia nell’originario che nel potenziale 730 integrativo) di investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nel quadro W, di redditi relativi a “mance settore turistico-alberghiero e di ricezione” o di redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva.

Di fatto questa rappresenta una ulteriore complicazioni nella gestione dei modelli 730, già di per se, ulteriormente complicati nel 2024 dall’inserimento di questi nuovi quadri.

In conseguenza della scelta dell’agenzia delle entrate, coloro che dovessero integrare il modello 730 effettuando correzioni tali da generare un maggior credito o minor debito rispetto al 730 originariamente presentato, dovranno farlo “passando” al modello redditi 2024.

Unica correzione ammessa in caso di presenza del quadro W o dei righi C16 del quadro C o L8 del quadro L è quella relativa al cambio del sostituto d’imposta.

Tale integrazione infatti resta effettuabile come specificato nelle istruzioni del modello presentando 730 integrativo di “tipo 2”.

Qualora vi sia la presenza dei dati nei citati quadri quindi unica possibilità di modifiche pro contribuente dovrà passare tramite modello redditi rettificativo entro il 31 ottobre prossimo o tramite integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello originario (ai sensi dell’articolo 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

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