Credito IVA 3° trimestre 2024: modello TR da inviare entro il 31 ottobre (e check-list)
I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR. Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, quindi 31 ottobre per il III trimestre 2024, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.
L’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 e l’art. 8, comma 3, D.P.R. n. 542/1999 prevedono la possibilità di richiedere il rimborso o compensare orizzontalmente in F24 il credito IVA dei primi 3 trimestri indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che, in relazione al singolo trimestre:
- il credito ecceda € 2.582,28,
- siano rispettati gli stessi parametri quantitativi previsti per la richiesta di rimborso del credito IVA annuale (art. 30, D.P.R. n. 633/1972), modificati per due fattispecie della lett. c) e d).
Art. 30 | REQUISITI |
Lett. a) | ALIQUOTA MEDIA: effettuazione di operazioni soggette ad IVA la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all’aliquota media degli acquisti/importazioni; a tal fine:
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Lett. b) | OPERAZIONI NON IMPONIBILI: effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 D.P.R. n. 633/1972, art. 41 D.L. n. 331/1993, ecc.) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. Tra le “operazioni effettuate” vanno considerate anche le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972. |
Lett. c) | BENI AMMORTIZZABILI: acquisti/importazioni di beni ammortizzabili nel trimestre:
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Lett. d) | OPERAZIONI NON TERRITORIALI: effettuazione verso soggetti passivi non stabiliti in Italia:
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Lett. e) | NON RESIDENTI: soggetti non residenti con rappresentante fiscale o identificazione diretta, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati. |
L’utilizzo in compensazione del credito emergente dal TR può essere utilizzato:
Se superiore a € 5.000 su base annuale |
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Se inferiore o uguale a € 5.000 su base annuale |
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N.B. Il superamento di 5.000 euro si intende riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta; pertanto, se già al 1° trimestre 2024 si sono superati i 5.000 euro sarà necessario apporre il visto anche nei modelli TR dei trimestri successivi anche qualora, valutando il singolo trimestre, il credito sarà inferiore alla soglia.