Incrocio dei dati fiscali per le locazioni brevi e strutture ricettive
Con provvedimento n. 367923/2024 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare l’Allegato A del decreto interministeriale 11 novembre 2020 recante disposizioni relative ai criteri, ai termini e alle modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui all’art. 109, comma 3, del TULPS.
I soggetti titolari di B&B, al pari delle altre strutture ricettive sono tenuti a comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate in osservanza di quanto disposto dall’art. 109 del TULPS. Detta comunicazione va inviata:
- entro le 24 ore successive all’arrivo: se il soggiorno dura più di 24 ore
- all’arrivo stesso: in caso di soggiorni con durata inferiore alle 24 ore (art. 109, commi 1 e 2, TULPS; artt. 1 e 2, D.M. 7 gennaio 2013).
Il decreto interministeriale dell’11 novembre 2020, emesso dal MEF di concerto con il Ministero dell’Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre 2020, rappresenta l’attuazione del Decreto Crescita, approvato definitivamente il 28 giugno 2019 che, come noto, ha istituito una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, consentendone l’accesso all’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 25 settembre 2024, il provvedimento in commento dispone che i dati di cui all’art. 109, comma 3 , del TULPS, sono trasmessi dal Ministero dell’Interno:
- in forma anonima e aggregata per struttura,
- all’Agenzia delle Entrate, come previsto dal decreto interministeriale 11 novembre 2020,
- secondo le modalità tecniche previste dall’“Allegato 1. Tracciato_Record_AlloggiatiWeb”, che modifica l’Allegato A del predetto decreto interministeriale.
Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inoltre, contestualmente alla trasmissione degli aggiornamenti, espresso anticipatamente l’assenso all’adozione del presente atto direttoriale, con nota prot. RU 224277 del 9 maggio 2024, nel rispetto di quanto richiesto dall’art. 2, comma 1, del decreto 11 novembre 2020.