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Titolare effettivo: operatività del registro e sanzioni per inadempimento

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In questi giorni si ritorna a parlare di titolare effettivo.

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 3533/2024, ha sospeso le decisioni del Tar Lazio, che fissavano all’11 maggio 2024 la data ultima, per trust, società ed enti riconosciuti per adempiere all’obbligo di comunicare i titolari effettivi.

Anche fondazioni e associazioni riconosciute devono indicare al Registro Imprese, i dati relativi alla persona fisica, o alle persone fisiche, cui è attribuibile la proprietà dell’ente o il relativo controllo (artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 231/2007).

Il 9 aprile 2024, il Tar Lazio ha respinto una serie di ricorsi con i quali si chiedeva la sospensione dell’efficacia del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 29 settembre 2023, attestante l’operatività del nuovo Registro dei titolari effettivi.

Il Consiglio di Stato ha poi sospeso l’esecutività delle sentenze del Tar Lazio. Ciò per valutare meglio la compatibilità della normativa interna in tema di titolare effettivo rispetto ai principi del diritto unionale (ordinanza n. 3533 del 17 maggio 2024).

L’udienza di discussione era stata fissata per il 19 settembre 2024, lasciando in sospeso l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi.

Sia l’obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo che l’avvio della consultazione dei dati sono stati sospesi in attesa del giudizio di merito.

In attesa di ulteriori novità, è utile soffermarsi sulle sanzioni previste in ipotesi di inadempimento.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è infatti punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini “ordinari” ossia nei 30 giorni successivi all’11 aprile, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo ossia va da 34,33 euro a 344,00 euro.

La Camera di Commercio territorialmente competente deve contestare l’eventuale violazione dell’obbligo.

L’art. 2630 c.c. prevede che “Chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio omette di eseguire nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi, presso il registro delle imprese (…) è punito con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la denuncia o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad 1/3”.

Tali indicazioni vanno coordinate con quanto previsto dall’art. 5 della Legge n. 689/1981: “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla Legge”. Nei fatti, le suddette sanzioni potrebbero trovare applicazione di ogni singolo amministratore. Fatta salva la “responsabilità residuale” da parte dei sindaci nelle s.p.a. e nelle s.r.l. dotate di organo di controllo.

Infatti, come da istruzioni Unioncamere in merito all’adempimento in parola la comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente: dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori.

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