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Credito d’imposta beni strumentali: in F24 l’anno di avvenuta interconnessione

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Rispetto al credito d’imposta beni strumentali ex Legge n. 178/2020, l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 ha introdotto l’obbligo di una comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla quale è subordinato il suo utilizzo in compensazione.

In particolare, l’obbligo di preventiva comunicazione riguarda non solo:

  • i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ma anche
  • i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, commi 200201 e 202, ecc. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata del suddetto Decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti agevolati.

L’obbligo di comunicazione a consuntivo anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023.

La comunicazione può essere inviata tramite il portale del GSE (previa registrazione e accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”).

L’utilizzo del bonus per i beni di cui all’allegato A della Legge n. 232/2016 avviene indicando in F24 il codice tributo 6936 “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 10561057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”.

Alcuni dubbi operativi possono sorgere in merito alla corretta compilazione dell’F24 per quanto riguarda l’anno di riferimento del credito d’imposta. A tal proposito, il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA” (risoluzione n. 3/E/2021). Fatta salve le indicazioni di cui alla FAQ dell’Agenzia delle Entrate datate 16 aprile 2024 sulla compilazione dell’F24 per gli investimenti anni 2022 e precedenti (ovvero effettuati entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Il credito in parola, può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi (Risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 2021 e circolare Agenzia delle Entrate 9/2021, § 5.2).

L’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Ipotizzando un credito 2023 (investimenti e interconnessione 2023) con la prima quota utilizzata parzialmente nello stesso anno o addirittura tutta nel 2024, come anno di riferimento, anche per gli utilizzi successivi dovrà essere indicato il 2023 anno di interconnessione del bene strumentale.

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