Possibilità di cedere al consolidato il credito IVA trimestrale: i paletti da rispettare
Con la risposta ad interpello n. 180/E, pubblicata il 10 settembre 2024 l’Agenzia è intervenuta in merito ai limiti di utilizzo del credito IVA trasferito al consolidato fiscale nazionale. In particolare, intervenendo sulla disposizione che prevede la cedibilità dei crediti IVA trimestrali (art. 12-sexies del D.L. n. 34/2019 convertito) si chiarisce che sono “liberamente cedibili ai terzi” non tutti “i crediti IVA esposti nel modello TR” ma solo quelli chiesti a rimborso, essendo invece esclusa la cessione dei crediti chiesti in compensazione.
L’istituto del consolidato fiscale, disciplinato dagli artt. 117 e seguenti del TUIR e dal D.M. 1 marzo 2018, è un particolare regime di determinazione del reddito complessivo di un gruppo, che consente di determinare in capo alla società o ente controllante un’unica base imponibile costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società controllata.
Le società partecipanti al consolidato possono, trasferire alla consolidante:
- crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato,
- e comunque in misura tale da non eccedere il limite generale di 2 milioni di euro.
Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un’eccedenza a credito (cfr. circolare n. 53/E/2004, paragrafo 5.1 ).
Venendo al trattamento dei crediti IVA emergenti dalle liquidazioni trimestrali il documento di prassi in commento ricorda che l’art. 12-sexies D.L. n. 34/2019, modificando il comma 4-ter dell’art. 5 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, ha introdotto la possibilità per i soggetti passivi IVA purché in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale ex art. 38-bis comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 di cedere i crediti IVA infrannuali chiesti a rimborso, superando il divieto di cessione degli stessi contemplato dalla previgente formulazione.
L’apertura normativa, tuttavia, non riguarda:
- tutti i crediti IVA esposti nel modello TR, come ipotizzato dall’interpellante,
- ma solo quelli chiesti a rimborso.
Resta esclusa, pertanto, la cessione dei crediti chiesti in compensazione.
Tutto ciò premesso, con riferimento al caso analizzato, l’Agenzia chiarisce che:
- le norme che disciplinano il consolidato ammettono il trasferimento dei crediti d’imposta ai fini della loro compensazione emergenti dalla dichiarazione annuale delle società partecipanti a detto istituto;
- ma i crediti trasferibili non sono quelli chiesti rimborso, sicché è irrilevante che, per effetto del novellato art. 5, comma 4-ter del D.L. n. 70/1988, è ora ammessa la cessione dei crediti trimestrali IVA chiesti a rimborso;
- le società interpellante possono trasferire al consolidato, ai fini della compensazione con l’IRES dovuta, la sola eccedenza a credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.