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Direttiva ESG. Obbligo di rendicontazione individuale

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Nella seduta del 30 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo la direttiva ESG ossia il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, delle direttive 2004/109/CE, 2006/43/CE e 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (in materia ambientale, sociale e di governance societaria – ESG).

Il recepimento avviene in linea con quanto previsto dall’art. 13della Legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Si riportano le principali novità.

Recepimento Direttiva ESG – Principali novità
 

 

Rendicontazione individuale di sostenibilità (art. 3)

Le imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate includono in un’apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
 

 

Rendicontazione consolidata di sostenibilità (art. 4)

Le imprese sopra individuate che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni, includano in un’apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
 

 

 

Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi (art. 5)

È prevista una disciplina specifica per la redazione e la pubblicità della relazione sulla sostenibilità, nonché per la la sua accessibilità, in relazione alle società figlie e alle succursali di società madri extra-europee che hanno generato, in ciascuno degli ultimi 2 esercizi consecutivi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell’Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro. Viene altresì disciplinata l’ipotesi in cui la società madre extraeuropea non rediga la relazione di sostenibilità, né fornisca alla società figlia tutti gli elementi per una redazione autonoma da parte di quest’ultima.
 

 

Pubblicità (art. 6)

La rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, nonché la relazione di attestazione della conformità sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice civile – seguendo, pertanto, il regime applicabile alla documentazione finanziaria – e sul sito internet della società (se non esistente la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta). La pubblicazione dei documenti in questione è effettuata con le medesime modalità e nei medesimi termini di pubblicazione del bilancio della società figlia ai sensi dell’articolo 2435 del codice civile.
 

Esonero e casi di equivalenza (art. 7)

Sono individuate le ipotesi e le condizioni al ricorrere delle quali le società possano essere esonerate dall’obbligo di redazione della dichiarazione individuale o di quella consolidata. Tale esonero è, in ogni caso, sottoposto al rispetto di talune condizioni.

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