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Viaggi di studio all’estero. Niente esenzione Iva

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I viaggi di studio all’estero nell’ambito di un pacchetto turistico che comprende anche trasporto, vitto e alloggio non possono beneficiare del regime di esenzione Iva previsto dall’art. 10, primo comma, n. 20, del D.P.R. n. 633/1972 ma, come operazioni imponibili, seguono il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio.

A marcare l’ambito di operatività della suddetta esenzione ex art. 10 è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16480 del 13 giugno 2024 che riprende le indicazioni della Corte di giustizia UE (causa C-200/04).

Tale esenzione si applica per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.

Nello specifico godono dell’esenzione Iva, “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B”.

Nel caso specifico, il motivo del contendere riguardava la notifica di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato ad una società la mancata applicazione dell’Iva, violando le disposizioni di cui all’art. 74-ter del medesimo Decreto Iva. Infatti, la società, parte resistente in giudizio aveva applicata la suddetta esenzione ritenendo che l’attività principale contenuta nei pacchetti turistici dovesse identificarsi con la prestazione didattica offerta da soggetti terzi, mentre il vitto e l’alloggio rappresentavano attività meramente accessorie.

Tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto che nella situazione oggetto di giudizio non si ravvisava quale componente principale della prestazione un’attività didattica ma piuttosto  un servizio (l’offerta di un pacchetto turistico) comprensivo di trasporto, vitto, alloggio, formazione e altre attività. Nel caso specifico, alle attività diverse dalla formazione non poteva associarsi un carattere di accessorietà, visto anche l’incidenza sul prezzo finale del pacchetto.

Per questo motivo e considerando anche che l’attività di didattica non era svolta direttamente dalla società ricorrente, non può essere riconosciuto il regime di esenzione Iva.

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