La dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto: aspetti sanzionatori
L’art. 8 del D. Lgs. 472/1997 sancisce a chiare lettere: “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. Detto articolo è espressione diretta del principio, avente anche rango costituzionale, di personalità della sanzione. Ma cosa succede nel caso dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi per il contribuente deceduto?
L’onere di presentare la dichiarazione dei redditi del soggetto deceduto ricade sull’erede del contribuente. Nel caso di più eredi, essi sono tutti solidalmente responsabili per la presentazione della dichiarazione, ma è sufficiente che vi provveda uno solo di essi, che dovrà sottoscrivere la dichiarazione.
Per le persone decedute nel 2023 o entro il mese di febbraio 2024 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.
In caso di invio tardivo, posto che la norma pone l’obbligo dell’adempimento in carico agli eredi stessi, la sanzione sembra configurarsi come violazione propria dell’erede, senza che sia possibile invocare il citato principio di personalità. Attenzione al fatto che detto principio:
- non implica, tout court l’impossibilità di accertare le dichiarazioni dei redditi/IVA/IRAP presentate dal contribuente defunto: le maggiori imposte possono benissimo (anzi devono) essere richieste agli eredi, a meno che questi non abbiano rifiutato l’eredità;
- ma, ad esempio, in caso di infedele dichiarazione, la sanzione amministrativa non può essere irrogata unitamente al predetto avviso di accertamento (salvo che l’avviso non fosse già stato impugnato o l’impugnazione fosse stata omessa dal contribuente defunto).