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Compensazioni INPS. A breve le regole operative

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In merito alla decorrenza delle novità contenute nella Legge n. 213/2023, Legge di bilancio 2024, in materia di compensazioni INPS, con il messaggio n. 2639 del 17 luglio, l’INPS ha fatto presente che  sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche con l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei provvedimenti attuativi.

Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”. Con successivo messaggio, all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove modalità operative.

L’art. 1, comma 97, alla lettera a) della Legge citata, ha apportato una serie di modificazioni all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, aggiungendo i commi 1- bis e 1-ter.

In base al comma 1-bis, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

Il comma 98 rinvia a dei provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’INAIL la più precisa definizione della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) dei commi 94 e 97 e le relative modalità di attuazione.

In base a quanto riportato nel messaggio in esame all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove regole di compensazione che sarà ammessa solo  successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto.

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