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Bonus ZES Unica. Integrativa dal 31 luglio

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Per richiedere il credito d’imposta riservato alle imprese della ZES Unica, ex art. 16  del D.L. n. 124/2023, c’era tempo fino al 12 luglio 2024.  Dal 31 luglio è possibile presentare una comunicazione integrativa.

La domanda con i dati degli investimenti agevolabili poteva essere presentata utilizzando esclusivamente il software denominato “Zes Unica”, disponibile sul sito internet dell’Amministrazione. L’invio poteva essere fatto direttamente dal beneficiario o da un intermediario abilitato. Si veda a tal fine il  provvedimento Prot. n. 262747/2024  dell’11 giugno 2024.

Nello stesso intervallo temporale 12 giugno-12 luglio i soggetti interessati potevano presentare:

  • una nuova comunicazione, che sostituiva integralmente quella precedentemente trasmessa (l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate);
  • la rinuncia integrale al credito d’imposta.

A partire dal 31 luglio 2024 fino al 17 gennaio 2025, è possibile presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa per gli investimenti non ancora realizzati alla data dell’invio dell’istanza o per gli investimenti che saranno effettivamente realizzati entro il 15 novembre 2024 ma per i quali bisogna comunicare gli estremi delle fatture elettroniche o delle certificazioni richieste.

Siamo nella situazione in cui nel modello già inviato è stata compilata la colonna 5 del rigo A1: relativo a investimenti non realizzati o non fatturati o non certificati.

Come da istruzioni del modello “COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA”, i dati da riportare nella comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli indicati nella comunicazione, ad eccezione dei seguenti:

  • Frontespizio – riquadri “Operazioni straordinarie”, “Rappresentante firmatario della comunicazione”, “Referente da contattare” e “Impegno alla presentazione telematica”;
  • Quadro A – rigo A1, colonne 3, 4 e 5; rigo A2, colonne 10, 11 e 12;
  • Quadro B – rigo B2, colonne 6, 7 e 8; rigo B10; rigo B19, colonne 6 e 7;
  • Quadro E.

In particolare, nella comunicazione integrativa l’importo indicato nella colonna 2 del rigo A1 deve essere uguale all’importo indicato nella medesima colonna delle comunicazioni precedenti, mentre la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo A1 deve risultare di ammontare superiore alla somma degli importi indicati nelle medesime colonne delle comunicazioni precedenti. La comunicazione integrativa non può essere presentata se non sono riportati gli estremi della certificazione nella sezione II del quadro E.

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