Crediti d’imposta 4.0 e nuovi obblighi di comunicazione
Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni “Industria 4.0” ex Legge n. 178/2020 l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha introdotto la necessità di inviare due comunicazioni: una preventiva e una consuntiva a completamento dell’investimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
In estrema sintesi, l’agevolazione in argomento compete secondo le percentuali riportate di seguito:
Investimenti | Credito d’imposta Legge n. 178/2020 |
Beni materiali “4.0” – Allegato A alla L. n. 232/2016 | Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o 31 dicembre 2022), credito d’imposta nella misura del:
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Investimenti dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), credito d’imposta nella misura del:
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Beni immateriali “4.0” – Allegato B alla L. n. 232/2016 | Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (o 30 giugno 2024), il credito d’imposta è riconosciuto:
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Investimenti dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (o 30 giugno 2025), il credito d’imposta è riconosciuto:
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Investimenti dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), il credito d’imposta è riconosciuto:
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Al riguardo, l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 prevede che per gli investimenti “che si intendono effettuare” a decorrere dal 30 marzo 2024, occorre presentare:
- una comunicazione preventiva nella quale vanno indicati gli “investimenti programmati” da tale data;
- una comunicazione consuntiva all’atto del completamento dell’investimento.
- per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 29 marzo 2024 e per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023:
- è necessario presentare una comunicazione consuntiva (ex post) a completamento degli investimenti.
Con riferimento agli investimenti 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è quindi subordinata alla comunicazione consuntiva.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 25/E/2024 ha specificato che “le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta …, indicando i codici tributo menzionati nella Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa”.
Effettuazione investimento | Compensazione |
Entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per i beni immateriali 4.0) con prenotazione entro il 31 dicembre 2022 | Esclusi nuovi obblighi comunicazione |
1 gennaio 2023 – 29 marzo 2024 | Compensazione con cod. trib. R.M. 19/E/2024 e anno di riferimento 2023-2024, previo invio della comunicazione consuntiva |