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IVA TR 2° trimestre 2024 da presentare entro il 31 luglio 2024

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Il modello Iva TR relativo al 2° trimestre 2024 va inviato entro il 31 luglio 2024. La presentazione, infatti, deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, in modalità telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.

È possibile presentarlo solo qualora il credito Iva, da chiedere a rimborso o in compensazione, sia superiore a 2.582,28 euro.

Potenziali beneficiari – Possono chiedere il rimborso del credito Iva infrannuale:

  • i contribuenti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività con operazioni che scontano aliquote inferiori a quelle dell’imposta su acquisti e importazioni;
  • i contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 88-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  • i contribuenti con acquisti e importazioni, realizzati nel trimestre, di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o tramite rappresentante fiscale;
  • i soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazioni relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se, in alternativa al rimborso, si intende chiedere l’utilizzo in compensazione del credito Iva, è necessario tener conto del fatto che l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Se chiesto in compensazione un credito di ammontare:

  • entro 5.000 euro, il credito si può utilizzare dopo la presentazione del modello e senza apposizione del visto di conformità;
  • oltre 5.000 euro (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative), il credito può essere utilizzato solo a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione telematica del modello, con apposizione di visto di conformità (articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997) o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (articolo 3, comma 2, del D.L. n. 50/2017).

N.B. Il superamento di 5.000 euro si intende riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta; pertanto, se già al 1° trimestre 2024 si sono superati i 5.000 euro sarà necessario apporre il visto anche nei modelli TR dei trimestri successivi anche qualora, valutando il singolo trimestre, il credito sarà inferiore alla soglia.

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