Sanzioni amministrative a confronto post riforma fiscale
Il D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111” ha apportato diverse modifiche al D.Lgs. n. 471/1997, rivedendo anche le sanzioni amministrative in materia di imposte dirette e Iva.
Soffermiamoci sulle varie ipotesi di dichiarazione infedele, confermando altresì le differenziazioni del trattamento sanzionatorio evidenziato nella circolare n. 42/E del 2016 a seconda se l’errore è corretto entro o oltre 90 giorni dalla sua commissione.
Ipotesi violazione | Sanzione pre-riforma | Sanzione post-riforma dal 1° settembre 2024 |
Infedeltà dichiarativa Redditi e Irap |
dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato | 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150 |
Infedeltà dichiarativa-nuova ipotesi |
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50% delle imposte dovute, se non sono dovute imposte sanzione di 150 euro. |
Infedeltà dichiarativa sanata entro i termini dell’accertamento – prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo. | ||
La violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. |
Dal 135% al 270%
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Dal 105 al 140% |
La maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000.
L’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. |
Riduzione sanzione di 1/3, dunque dal 60% al 120% della maggior imposta dovuta/della differenza di credito utilizzato. Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250 | Riduzione sanzione di 1/3, 46,47% della maggior imposta dovuta/della differenza di credito utilizzato. Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250
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