Credito d’imposta R&S. Le linee guida per la certificazione
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto direttoriale 4 luglio 2024 con il quale sono state approvate le “Linee Guida” per la corretta applicazione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (art. 23, comma 5 , del D.L. n. 73/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2022 e art. 3, comma 5 , del D.P.C.M. 15 settembre 2023).
Le Linee guida allegate al decreto hanno l’obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori (certificatori) ai fini della certificazione ai sensi dell’art. 23 , commi 2 e 5, del D.L. n. 73/2022:
- per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare
- ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198 – 208 della L. n. 160/2019 , per i periodi di imposta dal 2020 in poi,
- o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019,
- in riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) di tale beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta.
Le Linee guida sono state redatte tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel c.d. Manuale di Frascati e nel c.d. Manuale di Oslo, nonchè della prassi interpretativa.
Nel documento sulle linee guida viene specificato che del Manuale di Frascati non soltanto si è dovuto tener conto in sede di norme di attuazione, ma anche in sede di interpretazione ed applicazione della disciplina regolatrice.
Secondo il Manuale di Frascati, affinché «un’attività possa essere classificata come attività di ricerca e sviluppo, devono essere soddisfatti congiuntamente cinque criteri fondamentali».
Nello specifico:
- l’attività deve essere finalizzata a nuove scoperte (novità);
- deve basarsi su concetti e ipotesi originali, non ovvi (creatività)
- non deve avere un esito finale certo (incertezza)
- deve essere pianificata e preventivata (sistematicità).
Infine, è necessario che l’attività conduca a risultati che possano essere riprodotti (trasferibilità e/o riproducibilità).