Minimum tax, via ai calcoli
Minimum tax, definiti i confini per il calcolo dell’imposta delle multinazionali. Il Ministero dell’economia e delle finanze delinea con più precisione il volto dell’imposta minima nazionale italiana (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, “QDMTT”) prevista dall’articolo 18 del D.Lgs 203/2023.
Nel dettaglio il decreto pubblicato mercoledì, 3 luglio 2024, contiene specifiche con riguardo all’ambito soggettivo, al presupposto, alle regole di computo (compresa la base contabile), ai criteri di conversione valutaria, alle regole per il riconoscimento (o la perdita) dello status “qualified” e di “porto sicuro” del prelievo e le regole per l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento, dell’allocazione del carico fiscale e la conferma della responsabilità congiunta e solidale.
Il 3 luglio è stato diffuso sul sito del MEF il Decreto previsto dall’articolo 18 , comma 9 del D.lgs 209/2023 che ha introdotto in Italia la Global Minimum Tax, frutto dell’accordo del 2021 tra i circa 140 Paesi dell’Inclusive Framework costruito in seno all’OCSE. Alcuni profili del Decreto, inoltre, rientrano nell’ambito dell’articolo 9, comma 3, in base al quale il MEF ha compito di emettere disposizioni attuative dei Documenti OCSE (Regole Modello, Commentario, Guide Amministrative).
Il Decreto (e la relazione illustrativa), nel solco dell’approccio comune, contiene importanti indicazioni normative cui devono attenersi gli operatori con riguardo alla QDMTT, ma non solo.
Di portata generale sono i riferimenti al processo di revisione tra pari (“peer review”) che implica la valutazione da parte dell’Inclusive Framework dello status “qualified” delle legislazioni domestiche (compresa quella dell’Italia) con la creazione di una lista pubblica di giurisdizioni virtuose (vedi articolo 8). Il Decreto fissa anche le regole di decorrenza dello status “qualified” escludendo effetti retroattivi nel caso di perdita di tale status.
Concentrando l’attenzione sulla QDMTT italiana, la relazione illustrativa conferma che la medesima è disegnata per essere non solo “qualificata” ma anche “porto sicuro” (di modo che il Gruppo possa optare per disattivare gli altri prelievi, i.e. IIR e/o UTPR, altrimenti dovuti con aggravio di compliance). I principali chiarimenti, che si inseriscono nell’ambito dei criteri fissati dall’OCSE affinché l’imposta minima nazionale sia “qualificata” e “porto sicuro”, e che erano attesi dagli operatori, attengono: alla regola secondo cui qualora non tutte le imprese del Gruppo, o sottogruppo, adottano gli stessi principi contabili locali (individuati negli OIC o negli IAS/IFRS), i calcoli vanno effettuati utilizzando il reporting package, redatto secondo i principi contabili del bilancio consolidato, e non il bilancio individuale – vedi articolo 5, comma 2, alla conferma che non devono essere sterilizzate, come avviene invece per le imposte cross-border su CFC, stabili organizzazioni o entità ibride, le imposte correlate a dividendi “italia su Italia” anche se non concorrono a formare il reddito o la perdita rilevante – vedi articolo 3, comma 4 e la precisazione contenuta nella relazione illustrativa che fa riferimento a “imprese proprietarie estere”; la non rilevanza delle regole di allocazione dell’imposta integrativa (vedi articolo 4 che disattiva l’articolo 34 , comma 7 del d.lgs 209/2023) e la conferma che le regole di tale allocazione sono rimesse all’autonomia privata in neutralità fiscale (vedi articolo 10 comma 5 e 6); la previsione di una gerarchia tra i soggetti tenuti al versamento che tiene conto della presenza in territorio italiano di imprese ordinarie (situazione ordinaria) o anche solo di entità apolidi o di entità di investimento o entità assicurative di investimento assicurando, la dove possibile, la neutralità delle entità di investimento o assimilate; la previsione che le entità a controllo congiunto devono versare l’imposta integrativa loro riferibile (vedi articolo 10, comma 2); la previsione del computo separato del livello di imposizione effettiva per le imprese del gruppo e altre 7 categorie di entità, comprese le entità apolidi costituite in Italia [vedi articolo 4, comma 4, lett. da a) a g)].