Decreto delegato di riforma del diritto doganale
Lo schema di decreto delegato di riforma del diritto doganale, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari per i pareri, come rilevato da autorevole dottrina (cfr. Benedetto Santacroce) presenta alcune importanti criticità che sarà necessario modificare al fine di evitare che la sua approvazione definitiva possa portare, agli operatori economici interessati, degli effetti del tutto indesiderati rispetto anche ai principi imposti ad agosto 2023 dalla legge delega di riforma del sistema fiscale, veicolata nella Legge n. 111/2023 .
Dall’analisi con cui sono costruite le sanzioni penali del contrabbando emerge che non c’è rispetto del principio di proporzionalità ma, cosa sicuramente peggiore, è il fatto che si viene a creare una forte discriminazione tra sanzioni penali tributarie interne e contrabbando.
La sproporzione della normativa doganale diventa ancora più evidente se c’è il confronto con l’ipotesi penale di infedele dichiarazione Iva prevista in caso di violazione che si realizzi al di fuori degli scambi extraUe.
Infatti, l’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, prevede una sanzione penale con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi quando il contribuente indica in una delle dichiarazioni annuali relative all’Iva elementi diversi da quelli effettivi quando congiuntamente:
- l’imposta evasa è superiore, con riferimento a talune delle singole imposte, a centomila euro;
- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.