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Super deduzione per incremento occupazionale: approvate le disposizioni attuative

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Con Decreto del MEF, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2024, sono state approvate le modalità di attuazione della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (pubblicato sul sito web istituzionale del Mef, Dipartimento Finanze https://www.finanze.gov.it/it/).

Il provvedimento rende finalmente operativa la maxi-deduzione fiscale, prevista dalla riforma dell’Irpef  (D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216).

Super deduzione per incremento occupazionale: approvato il decreto attuativo (DM MEF del 25.06.2024)
L’agevolazione Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ha introdotto la nuova super deduzione relativa al costo del personale assunto a tempo indeterminato nel 2024.

L’art. 4  del D.Lgs. prevede che, per il 2024, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Soggetti beneficiari (art. 3)
  • L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, imprese familiari e aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5  del TUIR, oltre che ai lavoratori autonomi).
  • L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni ovvero nei 366 giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio.
  • Sono esclusi i forfettari e le imprese in liquidazione ordinaria o in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.
  • Per gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, la maggiorazione spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile. Per gli enti non commerciali residenti la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
  • Per i soggetti che svolgono, anche parzialmente, attività per le quali il relativo reddito, ai fini IRPEF e IRES, non è determinato in modo analitico, la maggiorazione non spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato esclusivamente impiegati per l’esercizio delle suddette attività.
Incrementi rilevanti (art. 4)
  • Al fine di beneficiare dell’agevolazione, gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente. Quindi nell’esercizio 2024 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere superiore rispetto a quello mediamente occupato nell’esercizio 2023. Ciò al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 cod.civ. o facenti capo, anche per interposizione, allo stesso soggetto.
  • L’incremento occupazionale non rileva nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato:

  • a) non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, sia ai sensi dell’articolo 1406 del Codice civile, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale. Le disposizioni di cui alla presente lettera valgono, altresì, in caso di assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato italiano che hanno svolto precedentemente l’attività presso la casa madre ovvero di subentro nella gestione di un servizio pubblico;
  • b) nei casi di cui alla lettera a), i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • c) non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente, anche in regime di esenzione degli utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter del TUIR; si applicano le disposizioni della lettera b) nel caso di assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione localizzata all’estero che hanno svolto precedentemente l’attività presso la casa madre residente;
  • d) non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • e) si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
  • f) i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • g) i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
  • Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, l’impresa distaccataria non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco. L’impresa distaccante non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assunti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e distaccati all’estero, dalla data in cui è intervenuto il distacco fino al momento in cui sono cessati gli effetti dello stesso.
  • Fermo restando che i requisiti riguardanti la tipologia del contratto di lavoro sono identificati sulla base del rapporto con il somministratore, ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, l’impresa utilizzatrice tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.
  • Il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è costituito dalla somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365, o 366 se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio. 
  • Alle società del gruppo interno, la maggiorazione del costo del lavoro spetta, nei limiti di quanto indicato nei precedenti commi, se le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono rispettate anche con riferimento all’incremento occupazionale di gruppo e all’incremento occupazionale complessivo di gruppo; a tal fine: a) i dati riferiti alle società a controllo congiunto e alle società collegate sono considerati, in proporzione, rispettivamente, alla quota di controllo e a quella di partecipazione in esse detenuta; b) non si tiene conto delle società collegate che sono, altresì, controllate da società non facenti parte del medesimo gruppo interno.
Calcolo dell’agevolazione (art. 5) 
  • In presenza di un incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale dipendente (B.9. Conto economico) rispetto a quello relativo all’esercizio 2023.  Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 c.c. si assumono le corrispondenti voci di costo del personale.
  • I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. Pertanto, ad esempio, per i soggetti in contabilità semplificata e per gli esercenti arti e professioni, i suddetti costi rileveranno secondo il principio di cassa.
Misura dell’agevolazione (art. 5)
  • Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20%.
  • Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è incrementato di un ulteriore 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
  • Qualora l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza di entrambe le categorie di lavoratori di cui ai commi 2 e 3, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.
  • Il costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425 , primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile è determinato analiticamente sulla base delle predette unità di personale.
  • Nel caso di conversione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione.
  • Ai fini del calcolo della maggiorazione, non si considerano inclusi nel costo complessivo del personale:
    • a) relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 nonché a quello successivo, il costo relativo ai dipendenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 4;
    • b)  gli oneri rilevati nel conto economico, in applicazione del principio contabile internazionale IFRS 2;
    • c)  gli accantonamenti rilevati nelle voci di cui all’articolo 2425 , primo comma, lettera B), n. 9, lettere a) ed e), del Codice civile.
  • Per gli enti non commerciali residenti la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
  • Per i soggetti che svolgono anche attività per le quali, ai fini IPF e IRES, il relativo reddito non è determinato in modo analitico, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell’attività il cui reddito è determinato in modo non analitico che nell’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni in esame.

Inoltre, nella determinazione dell’acconto per il 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni.

Controlli (art. 6)
  • Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

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