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La rottamazione-quater libera la rivalsa dell’Iva e la detrazione

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L’assolvimento, seppur mediante l’istituto della rottamazione­-quater, dell’imposta dovuta in sede di accertamento, consente di esercitare la rivalsa dell’IVA effettivamente versata, ai sensi dell’art. 60, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, decreto IVA.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 141/2024 .

Ciò in linea con quanto già chiarito in altre sedi con riferimento ad altri istituti definitori ­ (cfr. risposte ad interpello n. 128 e n. 129, pubblicate il 23 aprile 2019 e la risposta ad interpello n. 422 del 22 giugno 2021).

L’art. 60 del decreto prevede che: “il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.

Dal documento di prassi in parola viene fuori che:

  • il versamento in unica soluzione del quantum dovuto per la rottamazione delle cartelle consente al contribuente il legittimo esercizio del diritto di rivalsa;
  • in ipotesi di pagamento rateizzato della definizione agevolata, la rivalsa è ammessa con il pagamento dell’ultima rata.

Detto ciò, sulla rottamazione delle cartelle e sull’esercizio della rivalsa, l’Agenzia delle Entrate conferma inoltre che la rivalsa piena ossia per l’importo oggetto di accertamento è ammessa anche in ipotesi di versamento misto cash più compensazione con il credito IVA di cui è stato denegato in precedenza il rimborso.

Tale soluzione è, infatti, in linea con quanto già chiarito con la circolare n. 35/E del 2013, ove al punto 2.4 è stato precisato che, «La compensazione, modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall’adempimento, è ugualmente satisfattiva delle ragioni creditorie dell’Erario, pertanto nell’ipotesi in cui l’IVA accertata sia assolta in parte mediamente versamento, in parte mediante compensazione con un credito IVA riconosciuto in sede definizione dell’accertamento, l’ammontare di imposta oggetto di rivalsa non sarà limitato al minore importo dell’IVA pagata a mezzo F24 ma sarà pari all’ammontare complessivamente dovuto, ivi compresa la quota di debito estinta per compensazione».

I cessionari/committenti potranno, a loro volta, esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta addebitatagli in rivalsa «al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione».

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