Contributi in favore di PMI che forniscono imprese strategiche
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha approvato il decreto ministeriale 3 maggio 2024 – in corso di pubblicazione in G.U. – che rende operativi i contributi in conto interessi in favore di PMI che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse a procedure di amministrazione straordinaria.
Il decreto, ai sensi dell’articolo 2-ter del D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, stabilisce i criteri e le modalità di accesso al contributo in conto interessi di cui al medesimo articolo 2-ter.
L’importo del contributo in conto interessi è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dello stesso, della differenza tra:
- gli interessi calcolati, nell’arco dell’intera durata dell’operazione finanziaria garantita, al tasso contrattuale; e
- gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50% del tasso contrattuale.
Ai fini dell’attualizzazione, è applicato il tasso, vigente alla data di concessione del contributo, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione 2008/C 14/02. Il contributo di è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis.
Le PMI ammissibili devono compilare, in sede di richiesta della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’apposita sezione del modulo della medesima domanda di agevolazione del Fondo, indicando altresì l’IBAN relativo al conto corrente, intestato all’impresa medesima, su cui si richiede l’accreditamento dell’agevolazione.
Alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo presentata dal soggetto richiedente devono essere allegate:
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del D.L. 18 gennaio 2024, n. 4. Con la medesima dichiarazione, i soggetti dichiaranti attestano altresì l’importo dei crediti vantati nei confronti dell’impresa committente sottoposta alle procedure concorsuali, ai fini della verifica dell’ulteriore condizione prevista dal medesimo articolo 2-bis, comma 1;
- la dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 2, dal soggetto finanziatore, attestante che il tasso di interesse applicato all’operazione finanziaria oggetto della richiesta di garanzia e di contributo non è superiore al tasso di interesse medio praticato, nell’ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa, ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili.
Il contributo è erogato dal Gestore, in unica soluzione e in via anticipata, sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nel modulo di domanda di agevolazione del Fondo, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario.
Sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa in parola. A breve dovrebbero essere definite nello specifico le modalità di richiesta del contributo.