Skip to main content

Acconto IMU 2024. Ravvedimento con regole precise

|

Entro lo scorso 17 giugno doveva essere versato l’acconto IMU 2024. In ipotesi di carente od omesso versamento, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Oltre al tributo, ai fini del ravvedimento, è necessario versare gli interessi nonché la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Non è ammesso il ravvedimento frazionato.

Dunque la sanzione base a cui applicare le riduzioni da ravvedimento sono così individuate:

  • 1% per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
  • 15% se il versamento è effettuato tra il 15° e il 90° giorno successivo;
  • 30% dopo i 90 giorni di ritardo.
Tipologia di ravvedimento Termine Sanzione ordinaria ridotta
Sprint Entro 14 giorni dal mancato/ridotto versamento 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%)
Breve Dal 15° al 30° giorno 1,5% (1/10 del 15%)
Medio Dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni 1,67 % (1/9 del 15%)
 

 

 

Lungo

Acconto IMU (anno N) Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione ossia 30 giugno anno n+1.  

 

 

 

 

 

3,75% (1/8 del 30%)

Saldo IMU (anno N) 16 dicembre anno successivo (n+1); alcuni Comuni ammettevano il ravvedimento fino al 31 dicembre anziché al 16.

 

L’omesso o carente versamento può essere sanato anche in ravvedimento lungo.

Il ravvedimento lungo per i versamenti IMU
Riduzione sanzionatoria rispetto alla sanzione minima applicabile Descrizione Sanzione applicabile 
 

 

1/7 

Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno   successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione   o dall’errore (lett. b-bis, art. 13, D.Lgs. n. 472/1997);  

 

 

 

 

4,29%

 

1/6

Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno   successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione   o dall’errore (lett. b-ter, art. 13, D.Lgs. n. 472/1997);  

 

 

5%

 

 

1/5

Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se   incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, comma 3 , o 11, comma 5 , del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (lett. b-quater art.13, D.Lgs 472/1997)).  

 

6%

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close