Compenso dell’amministratore giudiziario e custode giudiziario sui beni confiscati
Nella giornata del 17 giugno 2024 è stato pubblicato sul portale del CNDCEC un comunicato con il quale si porta conoscenza degli iscritti un nuovo lavoro svolto dallo stesso Consiglio e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti dal titolo “Linee guida in materia di compenso dell’amministratore giudiziario e del coadiutore dell’ANBSC”; il documento si pone l’obiettivo di supportare il professionista amministratore/custode giudiziario-coadiutore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) nella determinazione del compenso spettante, offrendo un pratico vademecum caratterizzato, tra l’altro, da continui rinvii alla normativa e alla prassi.
Nell’ipotesi di gestione di un bene da parte dell’amministratore giudiziario è corretto fare riferimento ad una attività di carattere professionale che deve essere considerata non atomisticamente, ma in senso complessivo, non diversamente da quella svolta in sede di difesa in giudizio da parte dell’avvocato (categoria professionale i cui appartenenti, non a caso, ben possono essere investiti della qualifica di amministratore giudiziario e dei relativi compiti), sicché anche in questo caso, premessa la già indicata necessità di riferirsi per la determinazione dei compensi alle tariffe vigenti per la categoria professionale interessata, deve concludersi nel senso che la individuazione della tabella pertinente vada eseguita, ove l’incarico si sia svolto diacronicamente sotto la vigenza di tabelle diverse succedutesi nel tempo, attraverso l’utilizzazione della tabella applicabile al momento in cui l’incarico si è esaurito o si è, comunque, concluso.
Nella determinazione dei compensi il giudice liquidatore avrà la possibilità di esercitare la propria discrezionalità, nei limiti delle forcelle di valore previste dalla tabella professionale di riferimento, valutando – onde meglio calibrare, fra un minimo ed un massimo astrattamente previsti, l’importo del compenso in questione, e giusta la previsione dell’art. 2-octies della legge n. 575/1965 (ove non sia applicabile alle fattispecie, ratione temporis, quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177), oltre al valore commerciale dei beni patrimoniali amministrati, anche la qualità e la complessità dell’opera prestata dall’amministratore, la sollecitudine dimostrata dal medesimo e i risultati da lui ottenuti nella gestione dei beni oggetto del suo incarico, potendo in tal modo modulare l’importo dell’effettivo compenso alla reale materialità della opera di volta in volta prestata dal professionista.
Il lavoro contiene un’accurata descrizione dei criteri per la determinazione del compenso (per i beni costituiti in azienda, per i beni immobili, per i frutti e per altre tipologie di beni, per la verifica dei crediti, per le attività non disciplinate) e si occupa anche del criterio della prevalenza della gestione più onerosa, del rimborso delle spese generali e dei costi dei coadiutori, del compenso per l’attività su incarico della società e della disciplina degli acconti. Negli allegati sono presenti un modello di istanza di liquidazione di attività di amministrazione giudiziaria e un foglio di calcolo per il compenso dell’amministratore giudiziario.