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Trattamento IVA e dirette della soccida semplice e monetizzata

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L’Agenzia delle Entrate, con la corposa risposta a istanza di interpello n. 134 del 18 giugno 2024 , ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in materia di soccida semplice e monetizzata.

La Società rappresenta di aver sottoscritto, con decorrenza 1° aprile 2024 e per una durata indeterminata, un contratto di soccida non monetizzata con una SRL per l’allevamento di vitelli da ingrasso, nell’ambito del quale quest’ultima riveste la qualifica di soccidario mentre l’Istante quella di soccidante. Alla fine di ogni ciclo, la Società  istante “Soccidante”  acquista dalla SRL “Soccidario” la quota di accrescimento a quest’ultima destinata per poi rivenderla direttamente al macello.

Con riferimento al prospettato contratto, il Soccidante chiede quale sia il corretto trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA dell’operazione di vendita degli animali dalla stessa acquistati dal Soccidario, ovvero, quindi, della rivendita da parte del soccidante della quota di accrescimento spettante al soccidario e da questi cedutagli.

Ai fini dell’IVA poiché la divisione dell’accrescimento è ”…un atto dichiarativo dell’acquisto originario degli stessi, che altro non sono che una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del contratto di soccida” (cfr. circolare n. 48/E/1995), nella soccida monetizzata, mancando questo momento, non avviene in capo al soccidario un acquisto a titolo originario della sua quota di accrescimento e pertanto nessuna cessione di beni, nel senso inteso dall’articolo 2 del Decreto IVA, può essere dallo stesso effettuata a favore del soccidante piuttosto che di un soggetto terzo.

La quota dell’intero ricavato spettante al soccidario (c.d. monetizzazione) assume dunque la natura di utile e in quanto tale non è soggetta a IVA (cfr. risoluzione n. 504929/1973).

Ai fini delle imposte dirette va evidenziato che, secondo la prospettazione contenuta nell’istanza, all’acquisto non fa (e non farà) seguito, da parte dell’Istante soccidante, lo svolgimento di alcuna attività sulla Quota di Accrescimento poiché detto acquisto appare finalizzato – in mancanza di indicazioni contrarie – alla mera rivendita della stessa (”(…) rivendita dal parte del soccidante della quota di accrescimento spettante al soccidario e da questa cedutagli (…)”). Considerato quanto affermato nella circolare n. 44/E/2004 e in assenza, da parte dell’Istante, dello svolgimento di alcuna attività (diversa dalla ricordata rivendita) sulla Quota di Accrescimento (acquistata dalla SRL ), in linea di principio, l’attività di commercializzazione di detta Quota non può essere assoggettata al regime di determinazione del reddito previsto dall’articolo 32 del TUIR.

Da ciò consegue  che la rivendita della Quota di Accrescimento (acquistata dall’Istante al termine del contratto di soccida) non darà luogo, in capo all’Istante, a redditi agrari ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, ma a redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni in tema di redditi d’impresa contenute nell’articolo 56 del TUIR.

 

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