Il revisore di sostenibilità
L’art. 8, della bozza di Decreto delegato di recepimento della Direttiva 2022/2464/UE “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD), prescrive che la figura del revisore di sostenibilità corrisponda a un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, anche all’attività di attestazione della conformità del reporting di sostenibilità, il quale riceve un apposito incarico disgiunto da quello di revisione legale della società stessa, al quale corrispondono profili diversi di responsabilità.
La bozza di Decreto introduce un nuovo art. 14-bis, intitolato proprio “Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità”; tramite questa nuova disposizione il revisore di sostenibilità è chiamato a esprimere nella relazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione predisposta dalle società, rispetto alle prescrizioni delle disposizioni di riferimento, così come indicate al comma 1, dell’art. 14-bis, D.Lgs. n. 39/2010.
Il revisore di sostenibilità può corrispondere all’incaricato della revisione legale della società; è ulteriormente specificato che una società di revisione può acquisire l’incarico di revisore di sostenibilità, ma a condizione che la relazione di cui all’art. 14-bis sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità.
Non è molto chiaro, invece, nella bozza in parola, come si otterrà la qualificazione del “revisore della sostenibilità”; non si comprende, infatti, il percorso affinché il revisore legale possa abilitarsi al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Sembrerebbe essere previsto un tirocinio di almeno 8 mesi che sarebbe volto a “acquisire le relative capacità teoriche e pratiche”. Il tirocinio andrebbe svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale “che siano titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità”.
A seguire il revisore deve sostenere un esame mediante una prova scritta su specifiche materie, in tema appunto di reporting di sostenibilità. Si tratta di materie che saranno anche oggetto a regime di una prova orale prevista per l’iscrizione al Registro dei revisori, o di una prova orale separata per abilitarsi in futuro quale soggetto idoneo al rilascio della attestazione di conformità.