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Esenzione IMU per gli alloggi sociali degli ex IACP

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L’esonero IMU previsto per gli alloggi sociali vale per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dall’apposito Decreto del ministero dell’infrastrutture. Ciò vale anche per gli ex IACP, per i quali opererà l’esenzione non per tutti gli alloggi ma solo quelli “sociali” ossia che abbiano le caratteristiche e finalità indicate nei parametri stabiliti dal D.M. 22 aprile 2008: ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati.

Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 14511 e 14515 del 2024.

In tal modo vengono accolti con rinvio alcuni ricorsi di un Ex Iacp riguardanti avvisi di accertamento IMU relativi al 2014.

La questione da cui scaturisce l’intervento della Corte riguarda le disposizioni previste dall’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in Legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Tale Decreto ha differenziato il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed
  • alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Solo per le prime era prevista prime l’esenzione dall’IMU con effetti a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale.

Al contrario, lo stesso Decreto al successivo comma 4, ha disposto che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU.

Fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 (cfr. Cass. 14 dicembre 2021, n. 39799 e Cass. 29 novembre 2021, n. 37342).

Da qui, in tale ultima ipotesi, l’esenzione dall’imposta risulta, quindi, prevista dall’art. 2, comma 4, del D.L. n. 102/2013 (conv. in Legge n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2014:

Il legislatore, inoltre, all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 ha previsto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di Legge (art. 13, comma 2, lett. b, del D.L. n. 201/2011 cit.);

Dunque, essendo le due ipotesi ben distinte tra loro (alloggi sociali e altri alloggi diversi dall’abitazione principale degli assegnatari regolarmente assegnati dagli ex IACP), gli immobili regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al Decreto ministeriale citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell’ambito dell’alloggio sociale l’immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di euro 200.

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