Imposte al 31 luglio. Proroga anche per la flat tax
La proroga per il versamento delle imposte al 31 luglio, ex art. 37 del D.Lgs. n. 13/2024, per i soggetti ISA effettivi e non, dovrebbe trovare applicazione anche rispetto alla c.d. flat tax incrementale, art. 1 , commi 55-57, della Legge n. 197/2022.
Cosa | Versamento flat tax incrementale | |
Soggetti interessati
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Scadenze |
Soggetti “ordinari” (non interessati dalla proroga al 31 luglio) | 1° luglio. |
Persone fisiche se soggetti Isa effettivi e non | 31 luglio senza maggiorazione (salvo proroghe previste da un futuro Decreto correttivo) | |
Versamento nei 30 gg con maggiorazione dello 0,40% | Da escludere in attesa di nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, la norma sulla flat tax non richiama le disposizioni per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione (vedi circ. 50/2002). | |
Rateazione imposta sostitutiva (art. 20 D.Lgs. n. 241/1997) | Non ammessa | |
Codice tributo | 1731 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali flat tax incrementale – art. 1 , commi da 55 a 57, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. |
Per quanto riguarda il blocco alla rateazione del dovuto a titolo di flat tax, nella citata circ. n. 50/2022, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che:
«Le imposte sostitutive non sono rateizzabili ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 poiché la norma limita l’applicazione di tale istituto alle sole “somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte” scaturenti dalle dichiarazioni.».
Tali imposte possono essere dilazionate, invece, qualora sia previsto dalle singole leggi istitutive e con le modalità dalle stesse stabilite. La norma sulla flat tax non fa alcun riferimento a tale chance di rateazione.
Invece, è pacifico ammettere la chance di proroga del versamento al 31 luglio, posto che il citato art. 37, nell’individuare l’ambito di applicazione della proroga, fa riferimento generico ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.
Infine, è utile ricordare che la flat tax riguarda sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa). Stessa cosa dicasi per gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli artt. 56, comma 5, e 56-bis del Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.