Acconto IMU tra agevolazioni e abbattimenti della base imponibile
In vista della scadenza del 17 giugno per il pagamento dell’acconto IMU 2024 entrano in gioco le agevolazioni previste a regime in favore dei contribuenti tenuti al pagamento del tributo in favore del Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile posseduto.
Principali casi di esenzione dal pagamento dell’IMU/Agevolazioni IMU | |||||||||||
Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli |
Esenzione, le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
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Fabbricati di interesse storico o artistico
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Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%. | ||||||||||
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
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Base imponibile ridotta del 50%. | ||||||||||
Abitazioni concesse in comodato
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Riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. | ||||||||||
Abitazioni locate a canone concordato
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Riduzione imposta del 25%, imposta calcolata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione. | ||||||||||
Immobili occupati abusivamente | Esenzione con presentazione denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (articolo 614, secondo comma, codice penale) o di invasione di terreni o edifici (articolo 633, codice penale) ovvero per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. | ||||||||||
Fabbricati inagibili per eventi sismici
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Esenzione fabbricati interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nell’Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e quelli ubicati nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardi e Veneto colpiti dal sisma del 2012. | ||||||||||
Fabbricati merce invenduti e non locati | Esenzione totale. | ||||||||||
Pensionati residenti all’estero | Riduzione del 50% dell’imposta per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. | ||||||||||
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In alcuni casi queste agevolazioni possono essere tra loro cumulate. Ad esempio via libera al cumulo delle agevolazioni per i fabbricati di interesse storico o artistico dichiarati inagibili o inabitabili. In tale caso le agevolazioni individuate in tabella per le due casistiche possono essere cumulate (la base imponibile IMU si abbatte complessivamente del 75%).
Stessa cosa dicasi per le abitazioni date in comodato (vedi tabella) rispetto alle quali è possibile sfruttare anche l’abbattimento previsto per le case di interesse storico o artistico. Ancora, sì al cumulo con lo sconto del 20% che i Comuni possono prevedere in ipotesi di autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale (vedi art. 118-ter del D.L. n. 34/2020). Abbattimento rispetto al quale è ammesso il cumulo con le altre agevolazioni IMU.
Così ad esempio, per un fabbricato concesso in comodato gratuito al figlio lo sconto per addebito diretto e l’agevolazione per le case in comodato possono essere cumulati.