Credito d’imposta R&S&I. Approvati i modelli di certificazione
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale del 5 Giugno, ha approvato i modelli di certificazione ai fini della corretta applicazione del credito d’imposta R&S&I, ex art. 23, comma 2, del D.L. n. 73/2022. L’approvazione dei modelli è in linea con le previsioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 15 settembre 2023 e all’art. 8 del D.M. 21 febbraio 2024.
La certificazione attestante la qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta ovvero ai fini dell’applicazione della maggiorazione del credito per i progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica, è rilasciata dai soggetti iscritti all’apposito Albo.
Tali soggetti dovranno utilizzare i modelli appena approvati per attestare che gli investimenti effettuati dalle imprese che richiedono il credito d’imposta rientrano effettivamente tra quelli agevolabili.
I modelli di certificazione sono contenuti nell’allegato 1 del nuovo decreto e sono altresì consultabili accedendo come certificatore presso la seguente piattaforma informatica https://certificazionicreditors.mimit.gov.it.
Ai fini della certificazione, l’impresa interessata, tramite la procedura informatica, chiede al Ministero l’accesso alla procedura di certificazione, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.
A tal fine, l’impresa:
- accede alla procedura informatica tramite autenticazione con SPID o CIE o altra modalità indicata dalla medesima procedura;
- inserisce le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda;
- compila la scheda progetto, secondo uno schema predefinito disponibile sulla piattaforma informatica;
- seleziona il certificatore tra quelli iscritti all’Albo;
- scarica il modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile, generato da sistema, per la successiva apposizione della firma digitale;
- carica il modello predisposto e controfirmato digitalmente per accettazione dal certificatore;
- predispone il versamento dei diritti di segreteria pari a 252 euro.
La sostituzione del soggetto indicato per la certificazione non comporta l’obbligo di versare nuovamente tale importo.
Il certificatore, entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, comprovato da idonea documentazione, tramite la procedura informatica, trasmette la certificazione al Ministero, notiziandone contestualmente l’impresa. Nei 90 giorni successivi il Ministero, nell’ambito dei controlli di cui all’art. l, comma 207, della Legge n. 160 del 2019 e art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 15 settembre 2023, può chiedere al certificatore, dandone notizia all’impresa, la documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione.
A breve saranno implementate le funzioni telematiche per il completamento delle suddette procedure.