Risarcimento danno: si applica l’imposta di registro al 3%
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 10837 del 22 aprile 2024 , ha stabilito che le somme dovute alla controparte per inadempimento contrattuale sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
La vicenda trae origine dalla notifica alle società contribuenti dell’avviso di liquidazione avente ad oggetto l’imposta di registro sulla sentenza emessa dal Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da una società che aveva condannato una SRL a corrispondere la somma di quasi 25 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda; la Commissione tributaria regionale ha dunque evidenziato che come si evince dalla motivazione della sentenza assoggettata a imposta di registro il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione del contratto nonché ha condannato la SRL a risarcire il danno da inadempimento.
La Cassazione ricorda che nell’ambito dei provvedimenti giudiziari «recanti condanna» rientra anche la sentenza di condanna al risarcimento del danno, al riguardo osservandosi, tuttavia, che, anche se si tratta di un danno relativo a prestazioni soggette a Iva, la natura risarcitoria della condanna porta la fattispecie al di fuori del campo di applicazione dell’Iva; dal quadro normativo deriva l’operatività nel nostro sistema tributario del principio della c.d. alternatività tra IVA e l’imposta di registro, che esclude l’applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale per la registrazione di atti relativi ad operazioni che risultano già assoggettate ad IVA. Le società coinvolte avevano impugnato l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per la registrazione contratto ritenendo che l’imposta di registro fosse dovuta soltanto in misura fissa, in considerazione del fatto che il contratto di appalto era stato sottoscritto tra due società e il corrispettivo pattuito era soggetto a Iva.
Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale la Cassazione conferma che le somme dovute a titolo di risarcimento del danno sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva come affermato anche dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 24/2000.
Di conseguenza su tali somme, conclude la Cassazione, l’imposta di registro va applicata in misura proporzionale pari al tre per cento.