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Welfare aziendale e deducibilità dal reddito IRPEF

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In ambito aziendale, è sempre più frequente la valorizzazione di iniziative di welfare per l’erogazione dei premi di risultato spettanti ai dipendenti, trattandosi di uno strumento che permette, in linea di principio, un risparmio significativo per entrambe le parti. Una delle voci di destinazione più frequenti, in sede di “conversione” in welfare del premio di risultato è senz’altro quella della previdenza complementare. Al riguardo si pone però il dubbio circa la possibilità o meno di dedurre dal reddito complessivo IRPEF del dipendente l’importo del premio convertito e destinato al fondo pensione di riferimento.

La legge di Bilancio 2017  ha introdotto misure di particolare favore nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, anche sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare. Il legislatore ha espressamente menzionato la sostituzione del premio di risultato con i contributi alle forme pensionistiche complementari e ha disposto che il premio di risultato erogato sotto forma di contribuzione non è assoggettato a tassazione anche se detti contributi superano il limite di deducibilità dal reddito di euro 5.164,57 (cfr. circolare n. 28/E/2016). Inoltre si prevede che l’esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non ha effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica.

Diversamente, se il lavoratore decidesse di:

  • incassare direttamente il premio di risultato;
  • versando alla previdenza l’importo percepito,

l’importo del premio:

  • sconterebbe la tassazione sostitutiva del 5% (10% a regime),
  • e poi costituirebbe onere deducibile ai sensi dell’articolo 10, lettera e-bis) del Tuir.

Detto in altri termini, in caso di “conversione” del premio di risultato con i contributi versati alle forme pensionistiche complementari gli stessi vengono ad assumere uno status autonomo rispetto agli altri contributi e, pertanto, non possono essere ulteriormente dedotti in sede di dichiarazione generando un duplice beneficio fiscale.

In tal senso depongono:

  • sia le istruzioni alla Certificazione unica Cu,
  • sia i conseguenti richiami effettuati nell’ambito del modello 730,

atteso che gli stessi vengono riportati nei punti 573 e 593 tra i premi di risultato che il sostituito ha scelto che gli vengano corrisposti in benefit e non nel punto 412 tra i contributi versati alla previdenza complementare deducibili.

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