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Approvazione del bilancio e scadenza del diritto annuale camerale

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Si avvicina la scadenza per il pagamento del diritto camerale.

L’art. 18 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii.  prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Lo stesso articolo dispone che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti, ad esempio le società di capitali, sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.

L’impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un’altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2024.

Versamento diritto camerale 2024
Cosa Versamento diritto camerale 2024 
 

 

Termine di versamento

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la medesima possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dunque 1° luglio o 31 luglio con lo 0,40%). Rispettano tali scadenze le imprese individuali, società di persone e i  soggetti Ires che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale coincidente con l’anno solare. La proroga ex art. 37 del D.Lgs. n. 14/2024 prevista per i soggetti ISA “effettivi e non” si stende anche al versamento del diritto annuale.
 

 

 

Società di capitali 

Bilancio nei 120 gg  Ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Bilancio oltre i 120 gg Ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Bilancio non approvato nel termine stabilito (oltre i 120 gg) Ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stabilito.
Esempio: Bilancio approvato entro aprile: scadenza versamento 1 luglio 2024 oppure 31 luglio 2024 con 0,40% (salvo applicazione proroga ISA).
Importi da versare (conferma importi 2023) Vedi nota Ministero delle imprese e del Made in Italy, nota 20 dicembre 2023, n. 383421.
 

Modalità di versamento

In unica soluzione tramite F24 con modalità telematiche, compilando la sezione IMU e altri locali con codice tributo 3850 e indicando la sigla della provincia competente per l’imposta; come anno di riferimento va indicato il 2024; è ammessa la compensazione con eventuali crediti tributari o contributivi (tenendo conto dal 1° luglio delle nuove regole per la compensazione).
Pago PA
 

Sanzioni

Vedi art. 4  Decreto n. 54/2005 (Ministero delle attività produttive).

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