Dopo che il Consiglio di Stato, con l’ordinanza cautelare n. 3533/2024, ha sospeso l’operatività del Registro dei titolari effettivi (la sospensione ha riguardato le sentenze del TAR che avevano rigettato i ricorsi tesi all’annullamento del regolamento, che aveva dato attuazione al Registro dei titolari effettivi antiriciclaggio), si registra un nuovo reclamo questa volta dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali (GDPR).
Questa volta a “ricorrere” è Unafi (Unione affidatari fiduciari), che ha segnalato come, nonostante l’intervento del Consiglio di Stato, le Camere di Commercio stiano comunque proseguendo ad alimentare il registro dei titolari effettivi, accogliendo nuove comunicazioni.
Sostiene Unafi, per il tramite dei suo legali, che una volta che è stato bloccato il decreto ministeriale che regola il funzionamento del sistema, e specificatamente la normativa tecnica, «è sospesa proprio la procedura di comunicazione e registrazione dei dati dei “Te” che risulta attualmente priva della base giuridica, il che concreta un evidente profilo di illegittimità del comportamento della Camera di commercio».
Da qui la richiesta al Garante di imporre alle Camere di commercio lo stop alla ricezione della comunicazione dei dati del titolare effettivo, e la loro registrazione.
Secondo Unafi, il meccanismo di accesso ai dati, “consentito indiscriminatamente a tutti i soggetti obbligati in area Ue, non solo apre a una comunità sterminata (centinaia di migliaia di professionisti ed enti), ma soprattutto consente “escursioni” trasversali su dati privatissimi senza una ragionevole proporzionalità rispetto all’azione intrusiva: si pensi ai minori o a disabili beneficiari di trust”.
Ritornando al Consiglio di Stato, il 17 maggio il CdS ha ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, si debba ritenere la prevalenza di quello delle società appellanti le quali, in difetto di misura cautelare, sarebbero onerate di un complesso di adempimenti che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti e che l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, concretizzi in modo irreversibile il prospettato pregiudizio derivante dall’ostensione di dati riservati.
Da qui, l’udienza per la discussione è fissata al 19 settembre 2024, dove le parti potranno discutere soprattutto la questione di legittimità della V direttiva antiriclaggio rispetto alle regole unionali del GDPR. Nel frattempo, il decreto sul registro dei titolari effettivi è sospeso, così come tutti gli obblighi di comunicazione.