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Legge di conversione del D.L. n. 39/2024 in G.U.

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio (Serie Generale n. 123 del 28 maggio 2024), la legge di conversione del D.L. n. 39/2024 – legge 23 maggio 2024, n. 67. Le novità più importanti contenute nel decreto riguardano i bonus edilizi, compreso il superbonus. La legge di conversione entra in vigore il 29 maggio.

Ripartizione detrazione edilizie Le detrazioni relative a spese 2024 superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus (compreso il sismabonus acquisti) dovranno essere indicate in dichiarazione dei redditi in 10 anni, anziché in quattro/cinque. Le imprese potranno utilizzare i crediti acquisiti ,anche per effetto dello sconto in fattura, in base all’ordinaria ripartizione in 4 rate, se relativi al superbonus e in 5 quote se connessi a interventi da sismabonus, sismabonus acquisti e bonus barriere architettoniche (anche se i crediti fanno riferimento a spese sostenute dal 1° gennaio 2024).
Cessione delle rate residue Non più ammessa, chi ha indicato la prima rata di detrazione in dichiarazione dei redditi, non potrà optare per la cessione delle rate residue. Ciò vale per tutti i bonus cedibili: il superbonus, ma anche il bonus ristrutturazioni, l’eco-bonus e il sismabonus.
Bonus ristrutturazione Dal 2028 e fino al 2033, l’aliquota dell’agevolazione scende dal 50 al 30%. Dal 1° gennaio 2025 ritorna l’ordinario limite di spesa fissato a 48.000 euro.
Utilizzo dei crediti da parte delle banche  Dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con:

  • i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nei casi di violazione del divieto, è previsto il recupero di indebitamente compensato, con interessi e sanzione tributaria amministrativa del 30%. 

Acquisto di crediti a prezzi Banche, assicurazioni e intermediari che abbiano acquistato i crediti a un corrispettivo inferiore al 75%, a partire dal 2025 dovranno applicare a queste rate la ripartizione in sei quote annuali. Le rate dei crediti risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere ripartite ulteriormente, oppure cedute. La norma vale per i crediti generati a partire da maggio 2022.

I nuovi obblighi non scattano se banche e intermediari hanno acquistato i crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle detrazioni e ciò è attestato con dichiarazione sostitutiva.

Remissione in bonis Confermato il blocco alla remissione in bonis per le comunicazione di sconto in fattura e cessione del credito. Le comunicazioni sostitutive potevano essere effettuate entro il 4 aprile.

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