Legge di conversione del D.L. n. 39/2024 in G.U.
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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio (Serie Generale n. 123 del 28 maggio 2024), la legge di conversione del D.L. n. 39/2024 – legge 23 maggio 2024, n. 67. Le novità più importanti contenute nel decreto riguardano i bonus edilizi, compreso il superbonus. La legge di conversione entra in vigore il 29 maggio.
Ripartizione detrazione edilizie | Le detrazioni relative a spese 2024 superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus (compreso il sismabonus acquisti) dovranno essere indicate in dichiarazione dei redditi in 10 anni, anziché in quattro/cinque. Le imprese potranno utilizzare i crediti acquisiti ,anche per effetto dello sconto in fattura, in base all’ordinaria ripartizione in 4 rate, se relativi al superbonus e in 5 quote se connessi a interventi da sismabonus, sismabonus acquisti e bonus barriere architettoniche (anche se i crediti fanno riferimento a spese sostenute dal 1° gennaio 2024). |
Cessione delle rate residue | Non più ammessa, chi ha indicato la prima rata di detrazione in dichiarazione dei redditi, non potrà optare per la cessione delle rate residue. Ciò vale per tutti i bonus cedibili: il superbonus, ma anche il bonus ristrutturazioni, l’eco-bonus e il sismabonus. |
Bonus ristrutturazione | Dal 2028 e fino al 2033, l’aliquota dell’agevolazione scende dal 50 al 30%. Dal 1° gennaio 2025 ritorna l’ordinario limite di spesa fissato a 48.000 euro. |
Utilizzo dei crediti da parte delle banche | Dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con:
Nei casi di violazione del divieto, è previsto il recupero di indebitamente compensato, con interessi e sanzione tributaria amministrativa del 30%. |
Acquisto di crediti a prezzi | Banche, assicurazioni e intermediari che abbiano acquistato i crediti a un corrispettivo inferiore al 75%, a partire dal 2025 dovranno applicare a queste rate la ripartizione in sei quote annuali. Le rate dei crediti risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere ripartite ulteriormente, oppure cedute. La norma vale per i crediti generati a partire da maggio 2022.
I nuovi obblighi non scattano se banche e intermediari hanno acquistato i crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle detrazioni e ciò è attestato con dichiarazione sostitutiva. |
Remissione in bonis | Confermato il blocco alla remissione in bonis per le comunicazione di sconto in fattura e cessione del credito. Le comunicazioni sostitutive potevano essere effettuate entro il 4 aprile. |
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