La chance di ravvedimento speciale, ex art. 1, commi da 174 a 178, della Legge n. 197/2022 e art. 3 del D.L. n. 215/2023, in scadenza entro il prossimo 31 maggio, potrà riguardare anche l’indebito utilizzo in compensazione del credito d’imposta formazione 4.0, art. 1 , commi da 46 a 56, della Legge n. 205 del 2017 e art. 1 , commi da 78 a 81, della Legge n. 145 del 2018.
Ciò vale sia in ipotesi di credito non spettante sia in ipotesi di credito inesistente, nelle loro accezioni a oggi in essere.
Infatti, con la risoluzione n. 67/2023 , l’Agenzia delle Entrate aveva aperto alla possibilità di ravvedimento operoso speciale anche per i crediti inesistenti o non spettanti:
“Alla luce delle considerazioni che precedono, appare evidente che l’istituto del ravvedimento speciale possa essere utilizzato per regolarizzare anche le violazioni consistenti nell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, tramite la rimozione delle medesime ed il versamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotte ad un diciottesimo. Ciò nel presupposto che siano state validamente presentate le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in cui sono state commesse le violazioni”.
A tal fine, sarà necessario:
- presentare la dichiarazione integrativa entro il 31 maggio, togliendo l’importo del credito dal quadro RU e dal quadro RS della dichiarazione originaria,
- nonché pagare le rate o l’unica rata del ravvedimento speciale in scadenza a tale data.
Dovranno essere versate le sanzioni, individuate a seconda se il credito è inesistente o non spettante, ridotte a 1/18 (vedi tabella), gli interessi, nonché procedere al riversamento del credito in F24 utilizzando il codice tributo e l’anno indicato nell’F24 di cui all’utilizzo indebito del credito in compensazione (si veda la risoluzione n. 6/E del 2019 ).
Violazione | Sanzione | Individuazione credito non spettante/inesistente | Decadenza controlli (ante riforma) |
Credito non spettante | 30% | Se manca uno dei due requisiti principali per considerare il credito inesistente (vedi punto successivo). | Quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
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Credito inesistente | Dal 100 al 200% del credito inesistente utilizzato. | Presenza di entrambi i seguenti elementi:
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8 anni dall’utilizzo del credito in compensazione |