La flat tax incrementale impone il ricalcolo dell’acconto IRPEF
L’effetto sterilizzato della flat tax incrementale sugli acconti 2024 complica il calcolo delle imposte. In termini operativi, pertanto, le imposte dovute andranno calcolate due volte: dapprima con la flat tax incrementale per determinare il saldo dell’anno 2023 e poi senza agevolazione per calcolare gli acconti dovuti per il 2024.
Ricordiamo che l’agevolazione prevede l’applicazione, solo per l’anno di imposta 2023, di una tassazione “piatta” al 15% su una base imponibile calcolata come differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata tale base imponibile di un importo pari al 5% dell’ammontare del reddito di importo più elevato conseguito negli anni dal 2020 al 2022 (reddito che in ogni caso non può eccedere l’ammontare di 40.000 euro).
Ai fini della corretta compilazione del modello Redditi 2024, anno di imposta 2023, in presenza di opzione per la flat tax incrementale, occorre infine non dimenticare che il beneficio può essere fatto valere solo con riferimento alle somme dovute a titolo di IRPEF ed addizionali regionali e comunali relative all’anno di imposta 2023, mentre gli acconti dovuti per il 2024 devono essere parametrati all’IRPEF ed all’addizionale comunale che devono essere ricalcolate sulla base del reddito complessivo, tenendo quindi anche conto del reddito assoggettato a imposta sostitutiva.
In sintesi, l’agevolazione sortirà i suoi benefici solo per quanto riguarda l’imposta dovuta a saldo per l’anno 2023, mentre il calcolo degli acconti dovuti per l’anno 2024 dovrà essere effettuato rideterminando l’imposizione senza tenere conto dell’agevolazione qui in esame.
Pertanto, nel caso di:
- Reddito 2023: 80.000 euro;
- Maggior reddito triennio 2020-2022: 60.000 euro;
- Maggior reddito triennio 2020-2022 rivalutato: 60.000 x 1,05 = 63.000,
la base imponibile flat tax sarà pari a 17.000 euro. La restante quota di reddito (pari a 63.000) resta soggetta ad IRPEF con imposizione progressiva. Mentre la quota di reddito soggetta a flat tax è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive IRPEF.
In sede di determinazione dell’acconto, tuttavia, tale importo deve essere “ri sommato” al reddito rilevante da indicare nella colonna 2 del rigo RN61, segnalando tale situazione mediante barratura della casella di colonna 1 del medesimo rigo.
Per quanto riguarda l’addizionale comunale, l’informazione emerge dal rigo RV17, colonna 2.
Da ultimo si evidenzia che la flat tax incrementale, proprio per la sua durata limitata, non è soggetta ad alcun obbligo di versamento in acconto dell’imposta sostitutiva in oggetto.