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Ravvedimento speciale senza lieve inadempimento

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I contribuenti che entro il prossimo 31 maggio sono chiamati alla cassa per pagare le rate del ravvedimento operoso speciale, non potranno sfruttare le previsioni normative in materia di lieve inadempimento, ex art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973. Infatti, la norma sul ravvedimento speciale, commi da 174 a 178, della L. n. 197/2022 , Legge di bilancio 2023, non contiene alcun riferimento a tale istituto fiscale.

Inoltre, la conferma di tale preclusione era stata già messa nero su bianco nella circolare n. 2/2023 , documento di prassi nel quale, l’Amministrazione finanziaria aveva avuto modo di chiarire quanto segue:

“Si precisa che, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, non possono applicarsi le previsioni di cui all’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 (ad esempio, la maggiorazione delle sanzioni in caso di decadenza e la disciplina del lieve inadempimento), stante il mancato rinvio a tale disposizioni nella disciplina della definizione de qua”.

Intanto, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare, nell’apposita sezione del proprio portale on line dedicata al ravvedimento,  le indicazioni operative afferenti l’istituto definitorio in esame con il riferimento al D.L. n. 39/2024 che ha spostato al 31 maggio 2024 il termine ultimo per perfezionare la procedura di regolarizzazione. La nuova scadenza richiamata in premessa è valida sia per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti (cioè, quelle previste dalla norma originaria contenuta nella legge di bilancio 2023) sia le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (cioè, quelle successivamente ammesse dal “decreto Milleproroghe”).

Nel complesso, entro il 31 maggio sarà necessario (vedi art. 7, comma 6  e 7, D.L. n. 39/2024):

  • rimuovere le irregolarità commesse e oggetto di sanatoria;
  • pagare le prime cinque rate (in alternativa è possibile pagare tutte le  8 rate in unica soluzione al 31 maggio) rispetto alle violazioni periodo d’imposta 2021 e precedenti (fino a quelli accertabili);
  • pagare la prima rata o tutte le 4 rate rispetto alle violazioni periodo d’imposta 2022.

Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima (o alla quinta per le  violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti) entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, con l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – sul residuo dovuto a titolo di imposta – e degli interessi nella misura prevista dall’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione.

L’apertura, ossia l’indicazione sul pagamento entro il termine di versamento della rata successiva dovrebbe valere tanto per la “sanatoria 2021” che per quella “2022” visto il richiamo al comma 175 della L. n. 197/2022 fatto dall’art. 3 del D.L. n. 215/2023, comma 12-undecies .

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