Bilancio 2023: le date da segnare in agenda da parte del revisore
In questi giorni i revisori stanno procedendo a stilare le relazioni da allegare al bilancio. Per diverse s.r.l. il bilancio 2023 è il primo banco di prova e i professionisti, che hanno ricevuto l’incarico, si trovano a formulare il loro proprio giudizio.
In particolare, nel predisporre la relazione, il revisore dovrà:
- valutare i saldi di apertura;
- verificare che i saldi di chiusura del periodo amministrativo precedente siano stati correttamente riportati a nuovo e che riflettano l’applicazione di appropriati principi contabili;
- se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile, riesame delle carte di lavoro del revisore precedente;
- svolgere procedure specifiche di revisione sulle singole poste.
Qualora la società sia stata sottoposta all’obbligo di revisione legale per la prima volta, non essendo possibile acquisire elementi probativi da un precedente revisore, è necessario verificare la coincidenza tra i saldi risultanti dal bilancio di chiusura e quelli di apertura del bilancio assoggettato a revisione, esaminando, preliminarmente, i meccanismi utilizzati in tale ambito dalla società e valutando, sulla base dei risultati ottenuti, se procedere a effettuare test di validità ad hoc.
In particolare, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti per stabilire se:
- i saldi di apertura contengano errori significativi influenti sul bilancio dell’esercizio in esame;
- i principi contabili utilizzati per determinare i saldi di apertura siano stati appropriati e siano stati applicati coerentemente nell’esercizio in esame o, se modificati, ciò sia avvenuto nel rispetto dei principi contabili pertinenti.
La verifica dei saldi iniziali delle rimanenze di magazzino è particolarmente delicata dato che:
- il revisore, avendo ricevuto l’incarico successivamente alla chiusura dell’esercizio precedente, non ha potuto partecipare alla conta fisica al 31 dicembre 2022;
- nelle nano imprese l’attività di riconciliazione a ritroso con le quantità iniziali è complessa.
Se le limitazioni dovessero portare il professionista a ritenere che gli errori potrebbero essere significativi ma non pervasivi, sarà necessario emettere un giudizio con rilievi, con la formulazione:
“Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società ABC srl, costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2023, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa. A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione «Elementi alla base del giudizio con rilievi» della presente relazione, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2023 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”.
Il paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi” ripoterà la descrizione della limitazione:
“Sono stato nominato revisore legale della società il _______ e conseguentemente non ho assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all’inizio dell’esercizio. Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2022. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico, non sono stato in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell’esercizio esposto nel conto economico. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio con rilievi”.
Per le date rilevanti riportiamo di seguito uno schema:
Adempimenti | Scadenza | Bilanci di esercizi chiusi al 31 dicembre 2023 | |
Termine ordinario | Termine con proroga | ||
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori | Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo | 30.3.2024 | 29.5.2024 |
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori | Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo | 30.3.2024 | 29.5.2024 |
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale | Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo | 30.3.2024 | 29.5.2024 |
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente) | Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo | 30.3.2024 | 29.5.2024 |
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale | Perdurante nei 15 giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione | 13.4.2024 | 12.6.2024 |
Pubblicazione sulla G.U. dell’avviso di convocazione dell’assemblea o pubblicazione su un quotidiano | Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea | 13.4.2024 | 13.6.2024 |
Convocazione dell’assemblea mediante altri mezzi | “Ricevimento” della convocazione almeno 8 giorni prima dell’assemblea (nelle S.r.l. la raccomandata deve essere “spedita” ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza) | 20.4.2024 | 20.6.2024 |
Assemblea per l’approvazione del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza) | Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga) | 29.4.2024 | 28.6.2024 |
Registrazione del verbale di approvazione del bilancio presso l’Agenzia delle Entrate, se contenente anche la delibera di distribuzione di utili | Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio | 29.5.2024 | 29.7.2024 |
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese | Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio | 29.5.2024 | 29.7.2024 |
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari | Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi | 30.12.2024 | 30.12.2024 |