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Global minimum tax con regime semplificato

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É stato emanato il Decreto 20 maggio 2024 del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze riguardante i regimi transitori semplificati previsti per i gruppi multinazionali e nazionali soggetti alle regole della global minimum tax.

La notizia è stata data dal Ministero delle Finanze con un avviso pubblicato sul portale ufficiale.

Come da relazione illustrativa, il decreto, emanato ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 reca le disposizioni di attuazione dei regimi transitori semplificati (transitional safe harbours).

Si tratta di regimi opzionali di carattere temporaneo che sono stati previsti nell’ambito dei lavori OCSE sulla global minimum tax e, in particolare, nell’art. 8.2 delle Model Rules (di seguito anche Regole GloBE) al fine di limitare gli oneri amministrativi e di conformità per i gruppi multinazionali e le amministrazioni fiscali chiamati rispettivamente ad applicare e a controllare la corretta applicazione della disciplina sull’imposizione minima globale.

Il regime di semplificazione (Porto sicuro o Safe Harbour) introdotto all’art. 2 consente di considerare pari a zero l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in un esercizio e con riferimento ad un Paese, senza la necessità di calcolare l’aliquota di imposizione effettiva e l’eventuale importo dell’imposizione integrativa secondo le modalità ordinarie previste dalle Regole GloBE se tale Paese presenta un basso rischio fiscale.

Per assicurare che il Paese sia a basso rischio fiscale è necessario che il gruppo rispetti, in tale Paese, almeno uno dei requisiti previsti nel comma 1 dell’articolo in esame ossia:

  • il requisito de minimis transitorio,
  • il requisito riguardante l’aliquota di imposizione effettiva semplificata;
  • o il requisito del profitto ordinario.

L’art. 3 disciplina il primo dei tre requisiti previsti per fruire del regime transitorio semplificato di cui all’art. 2. I requisiti sono alternativi tra loro nel senso che è sufficiente che il Gruppo ne soddisfi uno solo dei tre, in relazione ad un Paese testato in un esercizio che rientra nel Periodo Rilevante, per potersi avvalere della semplificazione delle Regole GloBE per tale Paese e rispetto a tale esercizio.

Il requisito de minimis transitorio garantisce che il “Paese testato” non presenti una pericolosità fiscale quando il gruppo registra Ricavi Totali inferiori a 10 milioni di euro ed un Utile Ante Imposte inferiore a 1 milione di euro nell’esercizio considerato e nel paese testato. Il requisito in esame sussiste quando entrambe le condizioni risultano soddisfatte. Con specifico riferimento alla seconda condizione, si precisa che quest’ultima è sempre soddisfatta nell’ipotesi in cui il gruppo contabilizzi una Perdita Ante Imposte, indipendentemente dal suo ammontare (cfr. comma 1). 

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