Cessioni delle rate residue
L’articolo 4-bis del D.L. 39/2024, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, le norme ivi previste vietano ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti d’imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La disposizione prevede, inoltre, la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame. Inoltre, in deroga a quanto previsto all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina c.d. superbonus sono ripartite in quattro quote annuali di pari importo, mentre quelle relative all’eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche in cinque quote annuali di pari importo.
Si prevede, altresì, che per i soggetti qualificati le rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto utilizzabili a partire dall’anno 2025 siano ripartite in 6 rate annuali di pari importo (disposizione che non trova applicazione per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni).
Si vieta, infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni.
Il comma 7 precisa infine che, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito d’imposta (articolo 121, comma 1, lettera b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.
Si tratta dei seguenti interventi:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Tuir;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del DL n. 34 del 2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Tuir, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del DL 34 del 2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e di cui al comma 8 dell’articolo 119;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del D.L. 34/2020. In relazione alle rate residue della detrazione, pertanto, si riconosce il loro utilizzo solo in dichiarazione sotto forma di detrazioni dall’Irpef, non permettendo più la possibilità di avvalersi delle agevolazioni anche sotto forma credito d’imposta cedibile.
L’articolo 10 dispone che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto, quest’ultima legge (tra cui il blocco della cessione delle rate residue, insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che avverrà a breve.