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Aggiornamento dei coefficienti IMU e IMPi 2024 per i fabbricati a valore contabile

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È stato emanato ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 8 marzo 2024, concernente l’aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2024, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

Agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’anno 2024, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

ANNO

COEFFICIENTE

ANNO

COEFFICIENTE

2024

1,02

2002

1,76

2023

1,04

2001

1,80

2022

1,17

2000

1,86

2021

1,21

1999

1,89

2020

1,22

1998

1,92

2019

1,22

1997

1,96

2018

1,24

1996

2,03

2017

1,25

1995

2,09

2016

1,25

1994

2,15

2015

1,26

1993

2,20

2014

1,26

1992

2,22

2013

1,26

1991

2,26

2012

1,29

1990

2,37

2011

1,33

1989

2,47

2010

1,35

1988

2,58

2009

1,36

1987

2,80

2008

1,42

1986

3,01

2007

1,47

1985

3,23

2006

1,51

1984

3,44

2005

1,55

1983

3,66

2004

1,64

1982

3,87

2003

1,70

Tale criterio di determinazione della base imponibile è applicabile anche per gli immobili concessi in leasing. Il comma 746 dell’art. 1  della L. 160/2019 precisa, infatti, che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo”.

Con l’attribuzione della rendita catastale anche per i fabbricati del gruppo D devono applicarsi le modalità ordinarie di determinazione della base imponibile ai fini IMU per i fabbricati, fondate sulla rendita catastale rivalutata del 5%, cui sono applicati coefficienti moltiplicatori distinti per tipologia di immobile (coefficiente moltiplicatore pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).

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