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In G.U. le regole di accesso al bonus, che combatte l’usa e getta

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Con Decreto del 22 dicembre 2023, pubblicato in G.U. n. 116 del 20 maggio 2024, il MASE disciplina le modalità di assegnazione delle risorse di cui all’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, definendo i criteri e le procedure volte all’attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso, ai fini della modifica dei loro cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.

All’attuazione della disposizione sono destinati 30 milioni di euro, di cui 10 milioni in conto residui lettera F 2022 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Con decreto della direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell’attuazione della misura, per l’avvio dell’unica procedura di assegnazione dell’intera dotazione finanziaria, sono definiti i termini di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa.

Soggetti beneficiari – Possono presentare domanda di agevolazione le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso, che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
  • risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonchè a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  • non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Spese ammissibili – Sono ammissibili all’agevolazione le spese strettamente funzionali agli interventi relative a:

  • servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso;
  • acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo;

Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a:

  • imposte e tasse, inclusa l’IVA e oneri previdenziali e assistenziali;
  • ordinario funzionamento dell’impresa, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
  • servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
  • acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.

Determinazione e misura dell’agevolazione – Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento «de minimis» in forma di contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure:

  • per le spese di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del 40% del loro ammontare:
  • per le spese di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del 80% per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione spettante a ciascun soggetto proponente. Tutte le istanze ammissibili all’agevolazione concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della loro presentazione.

Le agevolazioni sono alternative e non cumulabili, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.

Modalità di accesso alle agevolazioni – Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it). I termini di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa, sono pubblicati nella sezione news del suddetto sito.

Soggetto attuatore – Per l’attuazione del decreto il Ministero si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia.

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