Crediti d’imposta indebitamente utilizzati con sanzioni certe
L’indebito utilizzo di crediti d’imposta trova finalmente una regolamentazione organica; lunedì in Consiglio dei Ministri ci sarà l’approvazione definitiva del decreto di riforma fiscale con le modifiche alle sanzioni amministrative e penali.
Il decreto definisce meglio la distinzione tra crediti d’imposta inesistenti e crediti d’imposta non spettanti.
Per i primi ci sarà una distinzione tra:
- assenza di requisiti oggettivi o soggettivi (con sanzione del 70%);
- assenza dei suddetti presupposti legata però a comportamenti fraudolenti (sanzioni dal 105% al 140%).
Per i crediti non spettanti le sanzioni saranno naturalmente più basse con una soglia minima fissata al 25%, rivista al ribasso in ipotesi di “ravvedimento” in tempi “brevi”. Sanzioni che potranno scattare ad esempio in ipotesi di utilizzo di un credito per un importo maggiore rispetto a quello effettivamente spettante o inosservanza di adempimenti formali o ancora l’assenza di alcuni elementi di qualificazione degli investimenti agevolati in linea con la normativa di riferimento.
Con il nuovo decreto, si completerà così l’opera di riforma iniziata con il comma 2, lettera b), dell’art.1 del D.Lgs. n. 13/2024 , “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, che ha inserito il nuovo art. 38-bis al D.P.R. n. 600/73, rubricato “atti di recupero”.
Decreto che ha introdotto disposizioni volte a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento di recupero dei crediti d’imposta, sia non spettanti che inesistenti, dunque utilizzati indebitamente in compensazione. Al contrario di quanto in essere ante riforma, nel decreto delegato citato viene prevista l’attivazione di un unico procedimento accertativo, indipendentemente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione: inesistente o non spettante. Per entrambi ora si fa riferimento ai c.d. atti di recupero.
Le novità previste dalla riforma fiscale già in essere sono le seguenti: la chance di accertamento con adesione; l’applicabilità dell’acquiescenza, ex art. 15, D.Lgs. n. 218/1997 (in attesa di conferme); la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; distinti periodi di decadenza del potere di notifica dell’atto sulla base della diversa tipologia di crediti oggetto di recupero: otto anni dall’utilizzo in caso di credito inesistente, ovvero 5 anni dall’utilizzo in caso di credito non spettante (non si fa più riferimento operativo all’indicazione in dichiarazione dei redditi); il divieto di compensazione per il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso (finora esclusa solo per il pagamento degli atti di recupero per crediti inesistenti).