Rimborsi ”pro quota” di capitale OICR. Obbligo di reinvestimento se c’è annullamento di quote
A fronte dei rimborsi di capitale operati da un fondo di investimento alternativo mobiliare di diritto lussemburghese (FIA) che determinano l’annullamento delle quote permane l’obbligo di reinvestimento entro novanta giorni previsto dal comma 91 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017, ai fini del rispetto del minimum holding period (cinque anni).
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 105/2024 in materia di Rimborsi ”pro quota” di capitale OICR e obbligo di reinvestimento – Investimento qualificato – art. 1, comma 91 , Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), nella situazione prospettata da un ente di previdenza italiano il quale ha sottoscritto quote di un fondo di investimento alternativo mobiliare di diritto lussemburghese operante nel settore del private debt.
La Cassa intende mantenere le quote del FIA nel lungo periodo, per non meno di altri 5 anni, e ha classificato la suddetta partecipazione tra le voci delle immobilizzazioni del bilancio di esercizio «in quanto le quote saranno strutturalmente detenute in portafoglio nel lungo periodo, così da soddisfare pienamente i requisiti temporali previsti dalla normativa de qua».
Tenuto conto che in relazione al predetto investimento sussistono i requisiti per beneficiare del regime fiscale di esenzione previsto dall’art. 1, commi da 88 a 91, della legge di bilancio 2017, la Cassa chiede se, nel caso di rimborsi ”pro quota” di capitale operati dal FIA in conformità al regolamento (quali, ad esempio, disinvestimenti realizzativi di attivi del fondo), sussiste l’obbligo di reinvestimento di cui al comma 91 del medesimo art. 1.
L’agevolazione citata prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all’imposta sul reddito, per le Casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005, per i Fondi pensione.
Detto ciò, circa l’obbligo di reinvestimento, secondo l’Agenzia delle Entrate, per i rimborsi ”pro quota” di capitale disposti su iniziativa del gestore che non comportano l’annullamento delle quote del FIA, oggetto di investimenti qualificati, la Cassa potrà continuare a beneficiare del regime agevolativo in commento, a condizione che il FIA rispetti i vincoli previsti dalla normativa, anche successivamente ai disinvestimenti che hanno comportato le restituzioni parziali di capitale.
Al contrario, a fronte dei rimborsi di capitale operati dal FIA che determinano l’annullamento delle quote, invece, permane l’obbligo di reinvestimento entro novanta giorni previsto dal comma 91 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017, ai fini del rispetto del minimum holding (periodo minimo di cinque anni con obbligo di mantenimento delle quote del FIA).