Il quadro RP del modello Redditi PF 2024
Fra le novità del modello REDDITI PF 2024 troviamo quelle relative agli oneri IRPEF, da indicare al quadro RP:
- l’estensione del Superbonus al 2023, per determinati soggetti e interventi, al 110% o al 90%;
- la possibilità per il contribuente di ripartire il superbonus in 10 quote annuali, per gli oneri pagati dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- il ridotto ambito oggettivo degli interventi del tipo bonus barriere 75%, per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023;
- l’introduzione della detrazione IRPEF del 50% per il pagamento dell’IVA sull’acquisto, effettuato nel 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse o da OICR immobiliari, ex art. 1, comma 76 , della L. n. 197/2022 (rigo RP59);
- la riduzione a 8.000,00 euro del plafond del c.d. “bonus mobili” di cui all’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, per le spese sostenute nel 2023 (per gli oneri pagati nel 2022 il plafond era pari a 10.000,00 euro; rigo RP57);
- la mancata proroga del c.d. “bonus facciate“, per gli oneri pagati dall’1 gennaio 2023.
Opzione per la ripartizione in 10 quote annuali | Per gli oneri sostenuti dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il superbonus può essere ripartito, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo ex art. 119, comma 8-quinquies , del D.L. n. 34/2020.
L’opzione:
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Ridotto ambito oggettivo degli interventi del tipo bonus barriere 75% | Per fruire dell’agevolazione “bonus barriere 75%” gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236.
Fino al 29 dicembre 2023, la detrazione del 75% spettava per tutti gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, compresi quelli di sostituzione degli infissi (con caratteristiche ex D.M. n. 236/89), di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. Per gli oneri sostenuti dal 30 dicembre 2023, invece, l’art. 3 del D.L. n. 212/2023 ha stabilito che devono riguardare esclusivamente:
Dal 30 dicembre 2023, inoltre, sono esclusi dall’ambito di applicazione del bonus barriere 75%:
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Le aliquote Superbonus vigenti:
Soggetti beneficiari del superbonus | Momento di sostenimento delle spese |
I soggetti previsti dal comma 9 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 | Dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 al 110% |
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Dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2025, con aliquota:
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ONLUS, OdV e APS | Dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2025 al:
Beneficiano del superbonus del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ONLUS, OdV e APS, che al contempo:
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Persone fisiche per interventi relativi a edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo | Dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 al 110%. Superbonus al 110% per oneri sostenuti entro il 31 dicembre 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con superbonus).
Per gli interventi avviati dall’1 gennaio 2023, il superbonus spetta con aliquota 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
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Dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2023, con aliquota 110%.
Superbonus del 110% per oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 gli interventi sono eseguiti per almeno il 60%. |